Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22295 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. II, 05/09/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 05/09/2019), n.22295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25760-2016 proposto da:

COMUNE VILLAFRANCA DI VERONA, elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

PICCINI, che lo e difende unitamente all’avvocato GIULIANO DALFINI;

– ricorrenti –

contro

Z.M., elettivamente domiciliato in PADOVA, GALLERIA BERCHET

GIOVANNI, 3, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MENORELLO con

procura speciale notarile del 7/2/2019, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MATTEO GIACOMAZZI;

– controricorrenti –

contro

PUBLIGAS VERONA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, Via G. BORSI 4 rappresentato e

difeso dall’avvocato GAROFALO LUIGI;

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 1779/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione dei motivi 1-3-4 del ricorso principale e dei

motivi 4-5-6-78 del ricorso incidentale; assorbiti i restanti

motivi;

udito l’Avvocato PICCINI Barbara difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento;

udito l’Avvocato MENORELLO Domenico difensore del resistente Z. che

si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto dei ricorsi;

udito l’Avvocato SCAFARELLI Federica con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Luigi GAROFALO, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso successivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.M. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Verona il Comune di Villafranca e la Publigas s.p.a, chiedendo accertarsi l’acquisto per usucapione di un terreno che costituiva l’area di sedime della strada comunale (OMISSIS), deducendo che detta strada fosse stata sdemanializzata e da lui posseduta uti dominus dal 1957 al 1986, allorchè la Publigas s.p.a. aveva provveduto al suo rifacimento allo scopo di realizzare un raccordo, che, dalla linea ferroviaria (OMISSIS), portava al suo stabilimento, in tal modo spossessandolo quando era già maturata l’usucapione.

Si costituivano la Publigas s.p.a. ed il Comune di Villafranca, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 19.10.2010, rigettava la domanda di usucapione di Z., non ritenendo provata la sdemanializzazione dell’originaria (OMISSIS) e riconosceva il diritto di uso pubblico limitatamente a detto tratto.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Publigas s.p.a., censurando la decisione nella parte in cui aveva negato il diritto di uso pubblico in relazione all’altro tratto di strada non coincidente con il percorso della vecchia strada (OMISSIS), ovvero di quella parte di strada realizzata dopo il 1986, sostenendo che vi fosse sostanziale coincidenza tra i due tratti di strada.

Z.M. resisteva all’appello, spiegando appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva rigettato la sua domanda di usucapione.

Il Comune di Villafranca resisteva all’appello.

Con sentenza depositata in data 9.8.2018, la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello principale e l’appello incidentale.

Il giudice d’appello, sulla base delle risultanze della CTU, riteneva che non tutto il tracciato della via realizzata dalla Publigas coincidesse con l’originaria area di sedime della (OMISSIS) ed escludeva la destinazione ad uso pubblico della parte di strada il cui tracciato non coincideva con il vecchio. Rilevava, per tale tratto di strada, l’assenza di un atto di destinazione ad uso pubblico da parte della pubblica amministrazione.

Rigettava anche l’appello incidentale dello Z. con riferimento alla domanda di usucapione sia dell’originaria (OMISSIS), sia della nuova strada, perchè di proprietà dello Z. sulla base del titolo di proprietà. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, però, riteneva che vi fosse stata la sdemanializzazione della vecchia strada (OMISSIS), che da molto tempo era rimasta inutilizzata, tanto da non essere riconoscibile, come risultava dalla Delib. 13 luglio 1979, dalla quale si evinceva che detta strada non fosse più utilizzabile a fini viari. Pertanto, tale situazione era indice della volontà dell’ente di escludere il ripristino dell’uso pubblico, indipendentemente dall’inserimento della stessa negli elenchi comunali. Aggiungeva che, nonostante la sdemanializzazione riguardasse l’intero tratto stradale, compreso il tracciato originario, in assenza di specifico motivo di impugnazione, la statuizione andava limitata al petitum e, in ogni caso, ogni questione doveva ritenersi assorbita dalla titolarità da parte dello Z. dell’intero fondo sulla base del titolo di proprietà.

Per la cassazione della sentenza d’appello, ha proposto ricorso la Publigas s.p.a. sulla base di undici motivi ed il Comune di Villafranca sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso Z.M..

Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Carmelo Sgroi ha chiesto l’accoglimento di alcuni motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti motivi.

In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione la Publigas Verona s.p.a. ed il Comune di Villafranca.

Per il principio dell’unicità del processo di impugnazione, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l’individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicchè è principale il ricorso depositato per primo, mentre è incidentale quello depositato per secondo. (Cassazione civile sez. I, 04/12/2014, n. 25662 in presenza di due ricorsi depositati in pari data, la S.C. ha considerato principale il ricorso che ha assunto numeri inferiori sia di cronologico presso l’Ufficio UNEP sia di ruolo ed incidentale quello che ha assunto numeri superiori).

Nella specie, il ricorso proposto dal Comune di Villafranca è stato notificato via PEC in data 8.11.2016 ed il ricorso ” principale” di Publigas s.p.a. è stato spedito per la notifica a mezzo posta in pari data.

Dall’esame degli atti, risulta depositato per primo il ricorso del Comune di Villafranca, in data 21.11.2016, mentre il ricorso della Publigas s.p.a. è stato notificato il 28.11.2016.

Il ricorso del Comune di Villafranva va qualificato come ricorso principale mentre quello della Publigas s.p.a. come ricorso incidentale.

Per motivi di priorità logica e giuridica, vanno esaminati congiuntamente i motivi sei e sette del ricorso incidentale proposto dalla Publigas Verona s.p.a..

Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma , n. 4, per avere il giudice d’appello ritenuto che lo Z. fosse proprietario della strada sulla base del titolo di proprietà, nonostante la domanda fosse fondata non sul titolo dominicale ma sull’acquisto per usucapione. Ne conseguirebbe la contraddittorietà intrinseca della motivazione, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di elementi idonei a giustificare il convincimento del giudice.

Con il settimo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il giudice d’appello sollecitato il contraddittorio in relazione alla questione relativa all’affermazione del diritto di proprietà dello Z. sulla base del titolo.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

Anche in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione, previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. Unite del 07/04/2014 n. 8053).

Poichè la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L’implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell’apparenza della motivazione, quanto nell’omesso esame di un fatto che interrompa l’argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053).

La mancanza di motivazione si configura quando “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” (Cass. N. 20112 del 2009).

Risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali che Z.M. aveva chiesto dichiararsi l’usucapione della strada, deducendone il possesso esclusivo per averla posseduta uti dominus dal 1957 al 1986, allorchè la Publigas aveva provveduto al suo rifacimento, allo scopo di realizzare un raccordo, e lo aveva spossessato quando era già maturata l’usucapione.

Sia nell’atto introduttivo del giudizio, sia in sede di appello incidentale, lo Z. non aveva mai dedotto di essere proprietario della strada sulla base del titolo di proprietà.

Il giudice d’appello, confermando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di usucapione, ha ritenuto, nella parte motiva, che lo Z. fosse proprietario della strada sulla base del diritto dominicale. Ha poi sviluppato le sue argomentazioni in ordine alla sdemanializzazione della strada con riferimento al suo tratto originario, sostenendo che essa riguardasse l’intero tragitto; pur non riformando la sentenza, per non incorrere nel vizio di ultras petizione, ha affermato che lo Z. fosse proprietario dell’intero fondo sulla base del titolo.

Trattasi di argomentazioni che mancano di totale plausibilità rispetto alla domanda di usucapione svolta dallo Z. ed ai motivi d’appello della Publigas, che aveva censurato il mancato riconoscimento dell’uso pubblico in ordine al tratto di strada non coincidente con l’originario percorso.

La motivazione contiene affermazioni inconciliabili nella parte in cui afferma la titolarità del diritto di proprietà dello Z. e, nel contempo, la sdennanializzazione della strada, confermando incomprensibilmente la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di usucapione. Essa è completamente disancorata dalla domanda proposta dallo Z. ed avulsa dagli atti processuali, perchè fondata su elementi estranei al processo, alle deduzioni ed alle difese delle parti.

La presenza di affermazioni incoerenti ed inconciliabili tra loro non consente di cogliere l’iter logico delle argomentazioni, rende la motivazione perplessa ed inidonea a consentire il controllo di legittimità.

La corte territoriale, inoltre, senza che il thema decidendum dell’acquisto della proprietà per titolo fosse emerso in giudizio, ha affermato che Z.M. fosse proprietario della strada sulla base di un imprecisato titolo di proprietà, e non ha stimolato il contraddittorio su tale aspetto, in violazione dell’art. 101 c.p.c..

Si è trattata di una decisione a sorpresa o della “terza via”, rilevata d’ufficio e mai dedotta dalle parti, che inficia di nullità la sentenza impugnata (ex multis Cassazione civile sez. II, Cassazione civile sez. II, 09/01/2019, n. 315).

Vanno, pertanto, accolti il sesto ed il settimo motivo del ricorso della Publigas s.p.a; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso proposti dalla Publigas, attinenti al vizio motivazionale ed alla violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali.

Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale ed il ricorso del Comune di Villafranca.

PQM

Accoglie il sesto ed il settimo motivo del ricorso della Publigas s.p.a., cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale ed i motivi del ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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