Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22295 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 24465/2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO

BERTI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC.COOP. ARL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO MARICONDA,

giusta procura a margine della memoria difensiva;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO

che conclude chiedendo, in accoglimento del ricorso, annullarsi

l’ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione del ricorso;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PAVIA del 21/07/2015, depositata

il 07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere RELATORE Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte Suprema di Cassazione:

Ritenuto che:

– P.M. convenne, dinanzi al Tribunale di Pavia, la Banca Popolare di Milano, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di Euro 350 mila (oltre rivalutazione ed interessi), assumendo che tale somma sarebbe stata illegittimamente prelevata dal conto appartenuto in vita a S.F. in esecuzione di due polizze recanti firme apocrife, pregiudicando così i diritti di essa attrice, legataria delle disponibilità mobiliari della S. – ora defunta – sulla base di testamento olografo dalla stessa redatto;

– nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 7.9.2015, dispose la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ritenendo la sussistenza di vincolo di pregiudizialità tra la presente causa e il procedimento penale promosso nei confronti di R.M.P., dipendente della Banca Popolare di Milano, con particolare riferimento alla falsità delle scritture apparentemente attribuite a S.F.;

– avverso tale ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., P.M., sulla base di un unico motivo;

– resiste con memoria ex art. 47 c.p.c., la Banca Popolare di Milano;

– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento;

– entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c.;

Atteso che:

– l’unico motivo (col quale si deduce la reciproca autonomia tra procedimento civile e procedimento penale, l’assenza del carattere pregiudiziale della questione da risolvere e l’impossibilità di contrasto tra giudicati, trattandosi di procedimenti pendenti tra parti diverse) risulta fondato in quanto: per un verso, ai fini della sospensione necessaria del processo non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi (cfr. Sez. L, Sentenza n. 6554 del 18/03/2009, Rv. 607567; Sez. 2, Ordinanza n. 16960 del 25/07/2006, Rv. 592116; Sez. 6-1, Ordinanza n. 17235 del 29/07/2014, Rv. 631935) e, nella specie, la Banca Popolare non è parte del procedimento penale per falso e appropriazione indebita, promosso invece nei confronti di R.M.P. e C.I.; per l’altro, il rapporto tra giudizi civili e quelli penali è governato dal principio dell’autonomia e separazione, per il quale il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti con pienezza di cognizione, non essendo vincolato all’esito del giudizio penale (Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626948; Sez. 2, Sentenza n. 6478 del 25/03/2005, Rv. 580245), non essendo sufficiente, a rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorrendo invece che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (Sez. 3, Ordinanza n. 15641 del 03/07/2009, Rv. 608762; Sez. 6-2, Ordinanza n. 6510 del 04/04/2016, Rv. 639706), ciò che – nella specie – non ricorre;

– il regolamento va pertanto accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza di sospensione impugnata;

– il giudice del merito provvederà anche per le spese del presente giudizio.

PQM

accoglie l’istanza, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia; fissa per la riassunzione della causa il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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