Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22294 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.F., elett.te dom.to in Roma, alla via G. Palombo n.
12, presso lo studio dell’avv. Gaetano Costa, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in
persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
rappresenta e difende per legge;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Centrale n. 431/2006/20 depositatali 26/1/2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/9/2011 dai Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la inammissibilità o, in
subordine, per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da T.F. attiene alla impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio del Registro di Noto chiedeva il pagamento dell’imposta complementare di successione. La CTC, con la sentenza oggetto del presente ricorso, riteneva non applicabile al contribuente il condono di cui alla L. n. 429 del 1982, “in assenza di caso pendente”, e non potendo allo stesso T. estendersi i benefici spettanti alla coerede T. C. alla quale, alla data del 14/7/82, non era stato notificato alcune accertamento.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia che non risulta parte nel precedente grado. Nel merito, il ricorrente assume la inesistenza dell’avviso di accertamento notificatogli il 14/5/1982, in quanto non eseguita nei confronti di tutti gli eredi. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata – come nel caso in esame – il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 3, Sentenza n. 22540 del 20/10/2006; Sentenza n. 12992 del 27/05/2010). Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dei Ministero dell’Economia; rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011