Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22294 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9554/2016 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V. A. CRIVELLUCCI

21 – TEL 067811225, presso lo studio dell’Avvocato CRISTINA CONTI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GABRIELE DE PAOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15404/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 13/09/2012.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 4 maggio 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Pronunciando sul ricorso proposto da B.E. contro il Ministero dell’economia e delle finanze avverso il Decreto della Corte d’appello di Venezia depositato il 13 agosto 2009 in tema di equa riparazione, la 6-1 Sezione di questa Corte, con sentenza 13 settembre 2012, n. 15404, ha così provveduto: “accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere, a titolo di equa riparazione, al ricorrente la somma di Euro 7.000, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento, con distrazione in favore del difensore antistatario, della metà delle spese processuali relative al giudizio di merito, liquidata, in complessivi Euro 570 (di cui Euro 245 per onorari ed Euro 300 per diritti), e delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro (di cui Euro 50 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge”.

Per la correzione dell’errore materiale occorso in questa sentenza B.E. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 aprile 2016.

L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

L’istanza di correzione appare fondata, perchè dal dispositivo della sentenza della Corte di cassazione emerge per tabulas che la Corte ha omesso, per mero errore materiale, di quantificare l’importo complessivo delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, limitandosi ad indicare il solo importo delle spese vive, pari ad Euro 50″;

che la suddetta relazione è stata ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il dispositivo della sentenza di questa Corte 13 settembre 2012, n. 15404, deve essere corretto nei termini di cui alla relazione, inserendosi la liquidazione in complessivi Euro 600 delle spese del giudizio di legittimità;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente ricorso, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

PQM

La Corte, a correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, 6-1 Sezione civile, 13 settembre 2012, n. 15404, ordina che, nel dispositivo della sentenza, sia aggiunta, in fine, dopo le parole “del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro”, e prima delle parole “(di cui Euro 50 per esborsi)”, la seguente cifra “600”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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