Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22293 del 25/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 25/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.25/09/2017), n. 22293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30519-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.L., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7835/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 18/12/2010 R.G.N. 8510/2006;
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore dr. Federico De Gregorio;
RILEVATO che con sentenza n. 8510 in data 12 ottobre – 18 dicembre 2010 la Corte di Appello di Roma, in parziale della sentenza di primo grado n. 18286/05, impugnata da P.L., nei confronti di POSTE ITALIANE S.p.a., dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalle medesime parti a tempo determinato, con decorrenza dal 22 luglio 2002 e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, condannando inoltre la società al conseguente risarcimento del danno commisurato a tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, spese di lite per intero compensate; che avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Società POSTE ITALIANE, come da atto notificato in data 16 dicembre 2011, affidato a vari motivi, cui ha resistito, mediante controricorso del due – tre febbraio 2012 la P.;
che, successivamente, il 10 ottobre 2012, la società ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale recanti date del 23 luglio/28 agosto – sei settembre 2012), con il quale le parti hanno completamente definito la vertenza tra loro in corso, richiamando espressamente l’impugnata sentenza d’appello (n. 7835 del 12 ottobre 2010 – r.g. n. 7835/10);
visto che sono stati comunicati il 23-02-2017 rituali e tempestivi avvisi della fissata adunanza camerale e che non risultano in atti depositate requisitorie del P.M., nè memorie dalle parti;
CONSIDERATO.
pertanto (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009) che la produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti dimostra che è venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione;
che, dunque, anche nella specie va pronunciata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza ulteriori provvedimenti in ordine alle spese relative a questo giudizio di legittimità, non risultando agli atti deroghe in relazione alla previsione normativa di cui all’art. 92 c.p.c., u.c. (“Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”); che, altresì, nella specie, alla stregua pure dell’anzidetta declaratoria, non è applicabile nemmeno ratione temporis la successiva normativa, entra in vigore dal 30 gennaio 2013, in tema di raddoppio del contributo unificato, allorquando l’impugnazione venga disattesa perchè interamente infondata nel merito, ovvero inammissibile o improcedibile (per motivi di rito, diversi dal sopravvenuto difetto dell’interesse ad agire o ad impugnare).
PQM
la CORTE dichiara CESSATA la MATERIA del CONTENDERE.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017