Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22293 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 119-2019 proposto da:

UBI FACTOR UNIONE BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING SPA, in persona

del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 70, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DESIDERI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIOVANNI

ALOISIO;

– ricorrente –

contro

ASL ROMA (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 33,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

SAN RAFFAELE SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97, presso lo

studio dell’avvocato LEOPOLDO DE’ MEDICI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza n. 13289/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1668 del 18-4-2011 la corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Velletri, (i) revocava il decreto ingiuntivo emesso dal predetto tribunale su ricorso della Hospital Appia s.r.l., divenuta in seguito San Raffaele s.p.a., nei confronti dell’Azienda USL RM (OMISSIS), a fronte del mancato pagamento da parte di questa dei corrispettivi dovuti per le prestazioni di lungodegenza riabilitazione e ricovero in day hospital nel periodo compreso tra il 1995 e il 2000, (ii) determinava gli interessi di mora dovuti sulle dette prestazioni nella misura pari al tasso legale (con decorrenza dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo) e (iii) riconosceva in favore del solo ingiungente – ma non anche di UBI Factor, intervenuta in corso di causa in qualità di cessionario del credito azionato – il maggior danno da ritardo, rimettendo la causa sul ruolo al fine di procedere alle necessarie quantificazioni;

la sentenza veniva impugnata sia con ricorso per cassazione (della Ubi Factor e della società San Raffaele), sia con ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, per un asserito contrasto con un giudicato amministrativo scaturito dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 99 del 2009;

la corte d’appello, che inizialmente aveva rigettato il ricorso per revocazione, si uniformava al giudicato amministrativo a seguito della sentenza di questa Corte n. 24039 del 2015, che aveva cassato la suddetta iniziale decisione; sicchè, con sentenza n. 579 del 2017, revocata parzialmente la sentenza n. 1668 del 2011, statuiva che la remunerazione spettante al San Raffaele e per essa a UBI Factor s.p.a. per le prestazioni erogate dal 1995 al 2000 dovesse essere calcolata secondo il piano tariffario nazionale;

questa Corte, con sentenza n. 13289 del 2018, ricapitolati i termini della vicenda, e pronunciando sui ricorsi avverso la citata sentenza non definitiva n. 1668 del 2011:

(a) dichiarava i motivi da uno a nove di entrambi i ricorsi inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendo cessata la materia del contendere – e ciò in quanto i detti motivi avevano investito i capi della decisione che erano stati poi revocati dalla successiva sentenza n. 579 del 2017;

(b) dichiarava inammissibili, poichè privi di autosufficienza e di specificità, il decimo e l’undicesimo motivo, con cui era stata dedotta l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza degli interessi di mora dalla data di notificazione dell’ingiunzione, disapplicando, in quanto inefficace nei confronti dell’Azienda USL RM (OMISSIS) (per essere rimasta essa estranea alla sua stipulazione), la contraria previsione recepita dall’accordo stipulato il (OMISSIS) tra la Regione Lazio e le associazioni sindacali di categoria, e dunque violando le disposizioni in materia di riordino del sistema sanitario nazionale e le norme attuative di fonte regionale;

(c) altresì inammissibile il dodicesimo motivo di entrambi i ricorsi, poichè “privo di conferenza con il decisum enunciato nella specie dalla pronuncia”;

(d) rigettava infine il tredicesimo motivo teso a lamentare la violazione dell’art. 1263 c.c.;

Ubi Factor ha impugnato la dianzi citata sentenza n. 13289 del 2018 con ricorso per revocazione; al ricorso ha aderito, con controricorso, la società San Raffaele;

l’Asl Roma (OMISSIS) (già Ausl Roma (OMISSIS)) ha resistito con ulteriore controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – la revocazione è chiesta sulla base di due rilievi:

(a) integrerebbe un primo errore revocatorio, a proposito degli allora svolti decimo e undicesimo motivo di ricorso, l’aver concepito come fonte secondaria la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 7279 del 1990 richiamata a sostegno dei motivi detti, quando invece tali deliberazioni, pubblicate al B.u.r.l., erano atti amministrativi integrativi di norme primarie, come tali soggetti al principio iura novit curia e non suscettibili di necessaria produzione; in ogni caso nell’attuale ricorso si sostiene di aver richiamato il suddetto testo normativo e di averlo riportato alle pag. da 85 a 90 del ricorso allora proposto;

(b) integrerebbe poi un secondo errore revocatorio, ancora a proposito del decimo motivo di ricorso, l’aver considerato nuova la questione della debenza degli interessi moratori, che era stata invece dibattuta nel precedente grado di merito su impugnativa dell’Asl;

II. – la tesi esposta nel ricorso per revocazione – e replicata in termini esattamente conformi nel controricorso adesivo – si compendia nell’affermazione per cui “nel decimo ed undicesimo motivo di ricorso erano state specificate le ragioni per cui la statuizione del giudice di appello doveva ritenersi erronea ovvero illogica, nonchè le norme su cui si era fondato il ragionamento del giudice e le violazioni di legge in cui era incorsa la sentenza”;

tuttavia il ricorso, col quale risulta in tal modo sindacata la valutazione del collegio in ordine al necessario livello di specificità dei motivi allora spesi, è inammissibile poichè la critica non configura vizi revocatori;

III. – questa Corte ha più volte chiarito che, per la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., “la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione” (v. Cass. n. 20635-17, Cass. n. 14608-07);

a tale orientamento va data continuità in questa sede;

ne consegue l’impossibilità di configurare come errore revocatorio il giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del principio di autosufficienza (o di specificità) in ordine a uno o più motivi di ricorso;

IV. – il ricorso per revocazione va quindi dichiarato inammissibile;

le spese processuali sostenute dalla Asl seguono la soccombenza della ricorrente;

viceversa debbono essere compensate quelle relative al rapporto tra la ricorrente e la società San Raffaele, che ha assunto posizione adesiva al ricorso per revocazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese processuali nel rapporto tra la ricorrente e la società San Raffaele; condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’Asl Roma (OMISSIS), liquidandole in 8.100,00 Euro, di cui 100,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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