Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22293 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12466/2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO GIANNINI;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA CARICATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1862/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/11/2016 R.G.N. 3797/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Lecce aveva rigettato il ricorso proposto da C.G. inteso all’accertamento della natura subordinata del rapporto instauratosi, dal 15.6 al 30.11.2007, alle dipendenze dell’agenzia Tempocasa, di cui era titolare F.G., ed alla condanna di quest’ultimo al pagamento delle differenze retributive e del t.f.r. in relazione alle mansioni svolte, di incaricato alle visite immobiliari con delega alla trattativa, rientranti nel terzo livello del contratto collettivo di categoria;

2. con sentenza del 18.11.2016, la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento parziale del gravame, dichiarava che era intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato dal dicembre 2006 al 30.11.2007 e condannava il F., nella qualità, al pagamento, in favore del C., della somma di Euro 16.020,70, di cui Euro 1262,13 per il TFR maturato;

3. riteneva la Corte che dalle allegazioni documentali era emersa la complessità dell’organizzazione dell’Agenzia, con necessità per il titolare di avvalersi stabilmente di collaboratori, e che dalle prove per testi era risultata la continuativa presenza del C. presso la sede dell’Agenzia, dalla mattina al pomeriggio; osservava che, se era vero che nessun elemento specifico era emerso a dimostrazione dell’esercizio di un potere gerarchico e disciplinare da parte del F. sul C., risultavano, tuttavia, sufficientemente provati il ruolo di direzione del titolare, sia con riferimento alla sede di lavoro, che alle mansioni da svolgere, in un ambito esteso anche all’indicazione degli immobili da far visionare, e l’utilizzo, da parte del lavoratore, di sede, arredi e strumenti non propri, ma facenti parte dell’organizzazione aziendale;

4. la Corte evidenziava come la declaratoria relativa alla classificazione del personale prevedeva, tra l’altro, al terzo livello, la figura degli incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, corrispondente a quella ricoperta dal C. e che non vi era motivo per ritenere che la retribuzione fosse quella prevista dal c.c.n.l. di categoria, atteso che l’applicabilità di quest’ultimo al caso di specie era stata contestata dallo stesso datore;

5. i conteggi erano stati demandati a C.t.u. contabile sulla base di un accertamento che aveva evidenziato che il rapporto si era svolto con le caratteristiche della subordinazione dalla fine del 2006 al novembre 2007;

6. di tale decisione domanda la cassazione il F., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste il C., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo, motivo si denunziano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere la Corte d’appello affermato la sussistenza del vincolo della subordinazione nonostante l’espresso riconoscimento da parte del medesimo Collegio dell’assenza di potere direttivo, organizzativo e disciplinare del F. sul C., ciò che doveva indurre a concludere che vi era stata violazione dell’art. 2094 c.c., avuto riguardo alla circostanza che il secondo espletava autonomamente l’attività intermedia tra il momento del conferimento dell’incarico, che avveniva nelle mani del titolare F. e quello della conclusione e definizione dello stesso, che coinvolgeva sempre il medesimo titolare dell’Agenzia, e considerato che la presenza stabile del C. nella sede di lavoro e la complessità dell’organizzazione erano elementi neutri, non significativi della soggezione del lavoratore al potere organizzativo del titolare dell’Agenzia;

2. con il secondo motivo, si ascrivono alla decisione impugnata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., per avere la Corte affermato la subordinazione in base alla mera presenza

di elementi secondari e marginali (presunta complessità

dell’organizzazione aziendale, presenza del C. presuntivamente stabile nei locali dell’Agenzia) privi di rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 2094, in quanto compatibili anche con la disciplina dell’art. 2222 c.c.; si sostiene che, pure ove al F. avesse fatto capo una complessa organizzazione, ciò non sarebbe stato sufficiente per affermare la sussistenza del vincolo della subordinazione con i preposti alle varie articolazioni, non essendo emersa la soggezione del C. al potere organizzativo del titolare, che, tra i suoi collaboratori non contemplava il predetto e si avvaleva prevalentemente della collaborazione del coniuge e di altre persone con cui erano stati stipulati regolari contratti a progetto;

2.1. si aggiunge che anche la presenza stabile del C. negli uffici non era dirimente, avendo il predetto mantenuto la propria autonomia organizzativa, senza alcun obbligo di rispetto degli orari di svolgimento dell’attività, di avvisare in caso di assenze, di relazionare quotidianamente sull’attività svolte, e che il rapporto lavorativo era connotato da elementi compatibili anche col modello di attività autonoma, in presenza di mere direttive di carattere generale da parte del titolare ed in mancanza di ordini specifici con riguardo alle modalità della prestazione, essendo irrilevante ai fini considerati l’utilizzo, nello svolgimento dell’attività, di arredi e strumenti dell’Agenzia del F.;

3. con il terzo motivo, ci si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del c.c.n.l., settore Agenzie immobiliari, per avere la Corte del merito inquadrato il C. nel 3 livello nonostante che il predetto non risultasse iscritto al ruolo di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2, sezione agenti immobiliari e/o muniti di mandato a titolo oneroso, rilevandosi che la determinazione delle somme quantificate dal C.t.u. aveva avuto riguardo a tale norma del c.c.n.l. ed all’inquadramento ed al livello ivi previsti, anche se erano stati esclusi tutti gli istituti retributivi di origine contrattuale;

4. con il quarto motivo, viene dedotto l’omesso esame circa i fatti favorevoli al F. per come emersi dall’istruttoria e decisivi per il giudizio, quali la missiva con la quale era richiesto il pagamento di provvigioni in relazione a talune vendite andate a buon fine, la mancanza di rilievi disciplinari, la semplicità della struttura organizzativa alla quale l’attività del C. era estranea, per essere la stessa connotata da piena autonomia;

5. va premesso che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n. 4171 del 2006; Cass. n. 15275 del 2004; Cass. n. 8006 del 2004);

5.1. l’etero-direzione non è esclusa da eventuali margini di autonomia, iniziativa e discrezionalità di cui può godere il dipendente: questo concetto si è affermato con riguardo a prestazioni di natura intellettuale e/o professionale o di elevato contenuto specialistico, oppure, per ragioni opposte, a prestazioni estremamente elementari, ripetitive, predeterminate nelle modalità d’esecuzione, e che per ciò solo non richiedono un potere direzionale costante; nel primo caso, pur non negandosi la presenza di una etero direzione, si è dato rilievo all’inserimento continuativo e organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa, definendosi il rapporto di subordinazione attenuata, o funzionale o non tecnica, con riguardo al quale è stato affermato il principio secondo cui “quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (cfr. Cass. 19 aprile 2010, n. 9252 che riprende Cass. Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 379);

5.2. nella specie risultano valutati tutti tali elementi, avuto riguardo alla rilevata attività di direzione posta in essere dal titolare sia con riferimento alla sede di lavoro del C., che alle mansioni da svolgere, con indicazione degli immobili da visionare, all’osservanza dell’orario di lavoro ed all’utilizzo di arredi e strumenti di lavoro facenti parti dell’organizzazione dell’Agenzia, che si avvaleva di diversi collaboratori, dei quali era sistematicamente coordinata la attività per il buon funzionamento della struttura;

6. non può, per quanto detto, ritenersi che la pronunzia sia stata carente quanto al riscontro della sussistenza di elementi sussidiari quali la previsione di un compenso fisso, l’orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonchè il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali – che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, anche ove svolto per un arco temporale esiguo (Cass. 8.4.2015 n. 7024, Cass. 21.10.2014 n. 22289, con riguardo al lavoro a progetto con riferimento al suo concreto atteggiarsi): un apprezzamento complessivo è stato fatto ed è stato evidenziato come la documentazione esibita abbia consentito di accertare la presenza di una complessa struttura organizzativa aziendale – che il F. ha tentato di minimizzare – in cui il C. era stabilmente inserito con l’incarico di procedere alle visite immobiliari con i clienti, con delega a trattare sempre sotto la direzione del titolare F.G.;

6.2. la denuncia di violazione di legge è infondata, giacchè non verte sul significato e sulla portata applicativa dell’art. 2094 c.c., bensì sulla valutazione del rilievo probatorio delle deposizioni testimoniali acquisite e dunque sulla ricognizione della fattispecie concreta (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313) nuovamente ponendo in discussione la valutazione del rilievo probatorio del menzionato corredo istruttorio;

7. la circostanza evidenziata nel terzo motivo non è significativa ai fini voluti, in quanto potrebbe essere anche indice di una scarsa possibilità di autonomia del lavoratore e della necessità di rapportarsi comunque al titolare per la conclusione della trattativa, e la declaratoria rileva ai fini dell’inquadramento, con riferimento al quale, peraltro, non si censura specificamente la sentenza per la relativa incidenza sull’ammontare delle differenze retributive: queste sono state determinate, in ragione della dedotta applicazione in via parametrica del c.c.n.l. di settore, con esclusione degli istituti di origine contrattuale;

8. il quarto motivo solleva, poi, questioni di puro merito, contestandosi la valutazione delle prove compiuta dal giudice del gravame: la censura è mal prospettata ed esula dal vizio dedotto, in quanto la pluralità di fatti censurati (di palese negazione ex se del requisito di decisività: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625) pone la stessa al di fuori del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439); inoltre, come si evince dal contenuto della sentenza, i fatti indicati sono stati esaminati alla luce delle varie deposizioni testimoniali rese sulle stesse circostanze e conferendo peso probatorio diverso a quelle rese dai testi ritenuti maggiormente attendibili, secondo una valutazione congrua ed esaustiva che non può che spettare al giudice del merito e la circostanza secondo cui non sono stati versati in atti proposte di acquisto formalizzate con il C. o incarichi di mediazione sottoscritti dal predetto è priva del carattere di decisività, nel senso che una valutazione di diverso segno non avrebbe potuto condurre necessariamente ad un differente esito della controversia;

9. in conclusione, appare complessivamente corretto l’approccio della Corte di Lecce alla attività valutativa degli elementi rivelatori della natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, in conformità ai parametri normativi validi in tema di individuazione della relativa tipologia, sicchè deve pervenirsi al rigetto del ricorso;

10. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo;

11. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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