Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22293 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. I, 04/08/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 04/08/2021), n.22293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12920/2020 proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in Fermignano (Pesaro

Urbino), Via Ruggeri 2/A, con l’avv. Giuseppe Briganti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Ancona del 4.2.2020, reiettivo della domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– che il Ministero dell’interno non svolge difese.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi possono essere come di seguito riassunti:

1) nullità del decreto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, comma 11, lett. a), e comma 13, nonché dell’art. 135 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 737 c.p.c., e dell’art. 2L. n. 46 del 2017, in considerazione delle lacune motivazionali riscontrabili per il rigetto sia della domanda di concessione dello status di rifugiato, sia della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria, sia della domanda di protezione umanitaria, respinta senza l’effettiva valutazione comparativa richiesta; anzi, il decreto impugnato non rispetta il precetto della sintesi, come per legge; e si precisa che la motivazione del decreto sarebbe solo apparente, perché la non credibilità del racconto del richiedente sarebbe stata affermata in modo apodittico, senza che il tribunale abbia valutato i documenti in atti e le sue tesi difensive, nonché senza confrontarsi con la vicenda del richiedente, né consultare fonti internazionali pertinenti o considerare il percorso migratorio; infine, nonostante l’audizione in udienza del richiedente, non è stato svolto un completo colloquio, né si è tenuto conto dei “risvolti para verbali e non verbali” del medesimo; onde, in definitiva, il decreto è nullo;

2) omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, avendo il tribunale trascurato di considerare i fatti narrati, la denuncia alla polizia, la situazione socio-economico-politica della Nigeria, tutti gli “elementi verbali e non verbali” della narrazione, tutti gli elementi di vulnerabilità in un esame comparativo;

3) violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di numerose disposizioni normative, affermandosi che la valutazione di non credibilità è stata compiuta dal tribunale sulla base di una interpretazione delle dichiarazioni del richiedente non corrispondente a quelle rese, senza esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria per eventuali riscontri e senza consultare fonti internazionali aggiornate, ma sulla base di mere clausole di stile;

4) violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, 47 della Carta dei diritti UE e 46 della Direttiva Europea n. 2013/32, richiamandosi le argomentazioni dei precedenti motivi ed aggiungendosi che il principio di effettività del ricorso non può dirsi rispettato in presenza della denunciata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice;

– che il decreto impugnato: a) ha riassunto la vicenda narrata, relativa alle aggressioni ad opera dei membri di un gruppo chiamato (OMISSIS), subite con un amico, che era poi stato ucciso, avendo perciò egli deciso di espatriare; b) ha giudicato l’intero racconto non credibile, in relazione ad una serie di ampie contraddizioni e lacune della narrazione, avendo il richiedente negato di conoscere qualsiasi particolare delle pur allegate aggressioni ed avendo esposto ulteriori incongruenze nel corso della stessa audizione in udienza; c) ha ampiamente esaminato e citato fonti aggiornatissime sulla situazione del paese di origine, concludendo nel senso che non sussistono i presupposti delle forme maggiori di protezione; d) circa la protezione umanitaria, non ha ravvisato, nella condizione del richiedente, una situazione di elevata vulnerabilità pure se rapportata all’eventuale rimpatrio, anche ricordando la mancanza di qualsiasi serio sforzo di integrazione nel tessuto nazionale, ed alla situazione comparata di vita privata e familiare;

– che, ciò posto, i motivi sono manifestamente inammissibili;

– che, in particolare, il primo ed il terzo motivo affastellano argomenti e censure, senza un reale filo logico e senza confrontarsi con la motivazione ampissima del decreto impugnato, addirittura a tratti lamentando la motivazione apparente, a tratti la mancanza di sinteticità: noto essendo come i motivi del ricorso per cassazione devono essere redatti secondo le modalità previste dall’art. 360 c.p.c., in modo specifico e definito (cfr., e plurimis, Cass. 21 luglio 2020, n. 15517; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125);

– che, inoltre, anzitutto e radicalmente, il provvedimento impugnato non ha ritenuto il ricorrente credibile: al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340);

– che, quanto alla protezione umanitaria, i motivi sono altresì inammissibili, perché intendono ripetere un giudizio sul fatto, mentre non si tiene neppure conto che la situazione di vulnerabilità rilevante a tal fine deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, e non resta integrato da condizioni genericamente dedotte con riguardo al paese d’origine (cfr. Cass. n. 4455 del 2018 e Cass. n. 17072 del 2018, fra le altre);

– che, in definitiva, il giudice del merito ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una motivazione esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato la medesima alla decisione di rigetto: si tratta, dunque, da un lato della risposta alle domande ed alle questioni proposte dal richiedente, e, dall’altro lato, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, onde il ricorso chiede di ripetere il giudizio di fatto, attività preclusa in virtù della funzione di legittimità;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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