Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22293 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9393/2016 proposto da:

AVV. C.O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE PICONE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la semenza n. 5429/2016 della CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE,

depositata il 18/03/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 10 maggio 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Pronunciando sul ricorso proposto da S.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato C.O.M., contro il Ministero della giustizia avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce depositato il 2 aprile 2014 in tema di equa riparazione, la 6-2 Sezione di questa Corte, con sentenza 18 marzo 2016, n. 5429, ha così provveduto: “accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e decidendo la causa nel merito condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in Euro 564,00, e al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida (per) in Euro 500,00″.

Per la correzione dell’errore materiale occorso in questa sentenza l’Avvocato C.O.M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 aprile 2016, lamentando la mancata distrazione in proprio favore delle spese, pur richiesta.

L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso appare ammissibile, giacchè, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037; Sez. 6-3, 24 febbraio 2016, n. 3566).

Nel merito, l’istanza appare fondata, perchè dal testo del ricorso per cassazione che la Corte ha deciso con la sentenza n. 5429 del 2016, emerge per tabulas che era stata richiesta la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di spese e onorari oltre accessori del grado di merito e di quello di legittimità, da distrarre in favore dell’Avvocato C.O.M., il quale aveva dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. e il decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, l’istanza di correzione materiale deve essere accolta, nei termini di cui alla relazione;

che nel dispositivo della sentenza n. 5429 del 2016 deve quindi inserirsi la pronuncia di distrazione delle spese di merito e di legittimità in favore dell’Avv. C.;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

PQM

La Corte, a correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, 6-2 Sezione civile, 18 marzo 2016, n. 5429, ordina che, nel dispositivo della sentenza, dopo le parole “che liquida in Euro 500,00.”, sia inserito il seguente periodo “Dispone che le spese di merito e di legittimità siano distratte in favore dell’Avv. C.O.M.”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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