Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22292 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VIVAISTICA METAPONTINA SOC. COOP. AGRICOLA A R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell’avv. Maurizio

Paganelli, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Percoco;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, sez. 1^, n. 3 del 9 gennaio 2006;

Udita la relazione dal consigliere relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la ricorrente Agenzia delle Entrate, l’avvocato dello

Stato Barbara Tidore;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento irpeg ed ilor per l’anno 1997.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla Commissione regionale.

Nel suo nucleo essenziale, la motivazione dei giudici di appello è così motivata: “Il giudice di primo grado ha tenuto in particolare conto il tipo di attività (vivaistica) svolta dal contribuente a.

cui sono connessi tutta una seri di rischi. Infatti nella fase di germogliazione e di germinazione una pluralità di fattori esterni, non tutti documentalmente dimostrabili, ma insiti nella natura agricola della attività, influiscono sul processo produttivo, cosicchè il quantitativo di semi non è mai corrispondente al numero delle piante prodotte. Ne consegue quindi che dal quantitativo di semi acquistato non è mai possibile desumere il quantitativo di prodotto finito. Ciò anche a non voler considerare che il p.v.c. della G.d.F. era redatto a seguito di un accesso effettuato in un momento successivo alla conclusione del ciclo produttivo, ed in particolare era riferito ad annualità pregresse rispetto al momento di accertamento. Quanto detto toglie valenza alla presunzione applicata dalla G.d.F e recepita dall’Ufficio, di esistenza di maggiori ricavi dal momento che la presunzione applicata seppure parte da un fatto certo – quantitativo di semi acquistati – stante le incognite intermedie non può dar luogo ad una altrettanto certa conclusione”;

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo “difetto di motivazione su punti decisivi della controversia… violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)”.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso si rivela carente già sul piano della sommaria esposizione dei fatti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non recando descrizione del contenuto dell’atto impugnato e puntuale indicazione delle rispettive posizioni delle parti nei pregressi gradi del giudizio e, comunque, su quello dell’autosufficienza, non evidenziando gli elementi di valutazione inducenti ad una conclusione opposta a quella del giudice a quo.

Esso introduce, peraltro, un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimità. A fronte di una motivazione in base alla quale il giudice a quo ha dato conto, attraverso disamina degli elementi di valutazione disponibili, del conseguito convincimento circa l’inidoneità del procedimento presuntivo posto a fondamento dell’accertamento, l’Agenzia – pur apparentemente prospettando una violazione di legge e una carenza di motivazione – rimette, in realtà, in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice del merito, espresso con motivazione in sè coerente e, in quanto tale, sottratto al sindacato di cui al presente giudizio di legittimità (giacchè, in tale ambito, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione; cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Alla luce degli esposti rilievi, il ricorso va respinto.

Per la soccombenza, l’Agenzia ricorrente va condannata alla refusione delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente alla refusione delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.900,00 (di cui Euro 1.800,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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