Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22291 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23514-2018 proposto da:

ING BANK N.V., in persona dei Procuratori pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ISONZO 42/A, presso lo studio dell’avvocato

ACHILLE REALI, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO LUCA

MIGLIORISI;

– ricorrente –

contro

C.P.M., A.E.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELO CINNIRELLA;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Ing Bank N.V. ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento col quale il tribunale di Catania ne ha respinto il reclamo nei confronti del decreto di omologazione del piano del consumatore, presentato da C.P.M. ed A.E.D. ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 8 e ss.;

ha dedotto due motivi di censura, ai quali gli intimati hanno replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 3 del 2012, art. 12-bis, lamenta che non si sia tenuto in considerazione il pregiudizio recato a essa parte creditrice con l’omologazione di un piano di durata ultraventennale; il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui postula l’illegittimità della rateazione, essendo il provvedimento del tribunale di Catania conforme alla (sopravvenuta) giurisprudenza di questa Corte e non ravvisandosi, nelle argomentazioni della parte ricorrente, ragioni idonee a un mutamento di giurisprudenza;

invero questa Corte ha recentemente affermato il principio secondo il quale “negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchè sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (Cass. n. 17834-19);

tale principio è stato replicato da Cass. n. 23544-19;

nel caso concreto risulta dal provvedimento impugnato che le sopra dette condizioni erano state rispettate;

l’omologazione è stata basata infatti sulla circostanza che il piano prevedeva la possibilità per il debitore di definire il proprio debito entro il termine di durata del mutuo originariamente contratto;

II. – il motivo è invece inammissibile nella parte in cui paventa una critica alla valutazione di meritevolezza del debitore, giacchè il giudizio di meritevolezza è notoriamente un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione se motivato – come nella specie;

III. – col secondo motivo la ricorrente ulteriormente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2741 c.c. per avere la corte d’appello mancato di considerare che il credito da essa vantato era privilegiato: ne sarebbe derivata la violazione del principio generale di par condicio, dal momento che le procedure di sovraindebitamento prevedono il pagamento rateale del creditore privilegiato da eseguire contestualmente al pagamento del creditore chirografario;

il secondo motivo, oltre che basato su una critica astratta, siccome parametrata al regime normativo prescelto, è inammissibile per novità, giacchè non risulta che una eguale questione sia stata devoluta al giudice del reclamo;

IV. – le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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