Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22290 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/09/2017, (ud. 20/09/2017, dep.25/09/2017),  n. 22290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4613-2013 proposto da:

RONABUS S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO SIMONELLI, rappresentata difesa dall’avvocato

MARCO PORRETTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

QUATTRO FONTANE 149, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

MARRAZZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 1450/2009 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 19/02/2009 r.g.n. 4159/2006;

avverso la sentenza definitiva n. 8642/2011 della CORTE D’APPELLO di

ROMA, depositata il 08/02/2012 r.g.n. 4259/2006;

udita la relazione ella causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato MARRAZZO DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M., dipendente della Ronabus S.r.l. quale conducente di autobus, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Roma lamentando di essere rimasto creditore della società datrice di lavoro di Euro 51.468,13 a titolo di differenze retributive, lavoro prestato nelle festività e TFR.

La Ronabus S.r.l. eccepiva la nullità del ricorso per genericità e chiedeva, in subordine, che fossero detratte dalle somme eventualmente dovute, le somme percepite dal F. per effetto dell’accordo aziendale del 6/5/1993, oltre alle somme percepite a titolo di straordinario. Il Tribunale respingeva la domanda riconoscendo valore transattivo alla dichiarazione in data 20/10/99.

Sull’appello interposto dal F., la Corte territoriale di Roma pronunziava sentenza non definitiva depositata il 9/11/2010, affermando che la predetta dichiarazione fosse sicuramente da interpretare quale atto ricognitivo privo di carattere dispositivo e che l’accordo del 6/5/1993 non fosse stato stipulato come patto di conglobamento. Con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio relativamente allo straordinario.

Con sentenza depositata 1’8/2/2012 la Corte di Appello di Roma, accogliendo parzialmente il gravame. condannava l’appellata al pagamento del complessivo importo di Euro 51.468,13 per i titoli di cui al ricorso introduttivo del giudizio, con gli accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del doppio grado, da distrarre.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Ronabus S.r.l. articolando due motivi. Il F. resiste con controricorso e deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (indicato con il numero 2, probabilmente per mero errore materiale) la società ricorrente, denuncia, relativamente alla sentenza non definitiva, la falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla errata interpretazione della legge 727/78 nonchè del Regolamento CE n. 3881 del 1985, lamentando che la Corte di merito, omettendo qualunque accertamento in fatto, abbia dichiarato dovute le somme richieste a titolo di ore di lavoro straordinario svolto sul presupposto che la società ricorrente non avesse conservato e prodotto in giudizio i dischi crono tachigrafici.

1.2. Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità.

Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016). Nel caso di specie. manca la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c. ed il motivo, che peraltro sembra per lo più volto ad un riesame del merito, appare altresì sguarnito di una corretta narrazione dei fatti e delle censure su cui si fonda.

2. Con il secondo motivo (per mero errore indicato con il n. 3), articolato con riferimento alla sentenza definitiva si censura “la falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla errata interpretazione della L. n. 300 del 1970, art. 18” e si lamenta che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che la prescrizione dell’azione volta ad ottenere le differenze retributive, con la corretta applicazione della normativa sulla stabilità reale, sarebbe giustamente decorsa dalla data di maturazione dei singoli diritti fatti valere.

2.2. Il motiv e meritevole di accoglimento.

Invero, come correttamente sottolineato dalla Corte di merito, per il periodo dal 16/8/1998 al 16/8/2000, è rimasto delibato che la società ricorrente aveva solo nove dipendenti e. dunque. all’evidenza, non ha mai superato i quindici dipendenti. Per la qual cosa, poichè il rapporto di lavoro di cui si tratta è cessato il 16/8/1999, la Corte ha rettamente sottolineato che con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento il numero di dipendenti era inferiore a quindici.

Deve, dunque, affermarsi, per tutte le considerazioni che precedono, che neppure il secondo mezzo di impugnazione è idoneo a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore della F., avv. Domenico Marrazzo, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. liquidate in Euro 4.600.00. di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore del F., avv. Domenico Marrazzo, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13. comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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