Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22290 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23012-2018 proposto da:

ITALO TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIETTA

CAMPANOZZI;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE,

in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABRIZIO SILVANI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELENA DEL VECCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1187/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello de L’Aquila ha respinto il reclamo della Italo Trasporti s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del tribunale di Teramo che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;

la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria;

la curatela del fallimento e la creditrice istante hanno replicato con distinti controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione o errata applicazione dell’art. 10 L. Fall., e il contrasto tra chiesto e pronunciato, in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese l’8-11-2016 e la sentenza dichiarativa del fallimento era sopravvenuta il 17-11-2017; eccepisce che non poteva essere attribuita rilevanza al provvedimento successivo di cancellazione della cancellazione, poichè questo era intervenuto su ricorso (ex art. 2191 c.c.) successivo al reclamo, donde non avrebbe potuto esser considerato dalla corte d’appello in base al principio di inammissibilità dei nova;

II. – il ricorso è manifestamente infondato;

in base a un principio da tempo affermato in giurisprudenza, rispetto alla dichiarazione di fallimento di una società e ai fini del rispetto del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese previsto dall’art. 10 L. Fall., l’iscrizione del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell’art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta nello stesso registro, fa presumere sino a prova contraria la continuazione delle attività d’impresa; questo perchè il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità, se avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, comporta che la iscrizione del decreto, emanato ex art. 2191 c.c., determina l’opponibilità ai terzi della insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e, di conseguenza, la stessa cancellazione, con effetto retroattivo, della estinzione della società, per non essersi questa effettivamente verificata (v. Cass. Sez. U n. 8426-10);

ne deriva che non è di ostacolo l’altrettanto generale principio di immediata estinzione della società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese a norma dell’art. 2495 c.c., atteso che la legge di riforma del diritto delle società non ha modificato la residua disciplina della pubblicità nel registro delle imprese, e atteso che a sua volta il termine di un anno, prescritto dall’art. 10 L. Fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, per quanto decorra, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, fa rimaner salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell’impresa anche successivamente (v. Cass. n. 8033-12); cosicchè infine il provvedimento del giudice del registro che dispone la cancellazione della previa iscrizione della cancellazione della società, viene a porsi come decisivo indice sintomatico in tal senso;

III. – la corte d’appello de L’Aquila, osservando che il giudice del registro delle imprese aveva accolto l’istanza della curatela del fallimento e disposto, con decreto del 22-2-2018, la cancellazione dell’iscrizione con la quale la società era stata appunto cancellata dal registro, appare allineata ai sopra detti principi; e non può affermarsi che così facendo, nel valorizzate cioè tale sopravvenienza, essa abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poichè il detto principio attiene alla domanda, non anche alle risultanze istruttorie; le quali risultanze invece ben possono essere esaminate dal giudice del reclamo senza specifiche limitazioni;

al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non si applicano, difatti, per la sua specialità, i limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c., poichè il relativo procedimento è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno (per tutte Cass. 26771-16) che semplicemente non può estendersi all’ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso della prima fase del giudizio; il che, però, nella specie non è dedotto e non è neppure astrattamente ipotizzabile;

il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA