Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22290 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza rg 26428-2015 proposto da:

FALLIMENTO N (OMISSIS) (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio

dell’avvocato DANIELA DE ROSA, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 107, presso lo studio “TORINO DI LODOVICO & ASSOCIATI”,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO TORINO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente –

contro

ZETA 2000 SRL;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, nella

persona della Dott.ssa FRANCESCA CERONI, chiede alla Corte di

Cassazione di accogliere l’istanza per regolamento di competenza,

disponendo la prosecuzione del giudizio RG 9505/2008 di fronte alla

Corte d’Appello di Roma, con le conseguenze di legge;

avverso il decreto n. 8594/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

è comparso l’Avvocato GIANFRANCO TORINO, difensore del

controricorrente, (solo presenza).

Fatto

IN FATTO

Con atto pubblico del (OMISSIS) la (OMISSIS) s.r.l. vendeva alla Zeta 2000 s.r.l. unipersonale un complesso immobiliare composto da terreno e fabbricati, ubicato in (OMISSIS). Successivamente la società venditrice agiva in giudizio contro l’acquirente innanzi al Tribunale di Roma per far dichiarare la nullità di tale contratto, perchè stipulato in violazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 58, e L. n. 47 del 1985, artt. 18 e 40. Le domande di condono edilizio relative agli edifici alienati, sosteneva, non corrispondevano alle indicazioni contenute nell’atto e l’area su cui questi erano stati eretti era soggetta a vincoli paesaggistici ostativi al condono.

Resistendo la Zeta 2000, che domandava in via riconvenzionale subordinata la restituzione del prezzo, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità del contratto e regolava le restituzioni.

Nelle more del giudizio d’appello proposto dalla Zeta 2000 innanzi alla Corte distrettuale di Roma, la (OMISSIS) era dichiarata fallita. Riassunto il giudizio dall’appellante, interveniva in causa G.C.. portatore del 50% delle quote del capitale sociale della (OMISSIS), che chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

La causa, pervenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni, era sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fin visto l’esito di una coeva controversia, pendente in secondo grado innanzi alla medesima Corte territoriale, avente ad oggetto altra sentenza del Tribunale di Roma che nella more aveva dichiarato la nullità della transazione che la curatela del fallimento della (OMISSIS) e la Zeta 2000 avevano stipulato con atto pubblico del 18.11.2009 per dirimere la lite relativa alla validità del contratto di vendita. Tale transazione, infatti, prevedeva la rinuncia della Zeta 2000 al credito restitutorio del prezzo di vendita, e la rinuncia del fallimento della (OMISSIS) a far valere la dichiarazione giudiziale di nullità del contratto, obbligandosi entrambe le parti a sottoscrivere una richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere nel relativo giudizio.

Contro detta ordinanza di sospensione, la Corte d’appello di Roma riteneva che la definizione del giudizio concernente la validità o meno di detta transazione fosse decisiva rispetto alla controversia sulla validità della vendita, per cui quella era da considerarsi pregiudiziale rispetto a questa. L’esistenza di una transazione su tutte le questioni che avevano formato oggetto della lite, proseguiva la Corte territoriale, avrebbe imposto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, laddove, invece, la rimozione della transazione stessa avrebbe imposto al contrario di vagliare nel merito le censure mosse dall’appellante.

Contro tale ordinanza il Fallimento (OMISSIS) propone ricorso ai sensi dell’art. 42 c.p.c.

Vi aderisce, con memoria, G.C..

La Zeta 2000 non ha svolto attività difensiva.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

IN DIRITTO

1. – Il Procuratore generale ha così osservato: “premesso che la sospensione dei processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. presuppone una necessaria pregiudizialità, esistente laddove, come nel caso di specie, nel giudizio, che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, debba adottarsi una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare efficacia di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, sicchè la decisione del processo pregiudicante è idonea a definire, in tutto o in parte, il tema dibattuto nel processo del quale si chiede la sospensione (ex multis Cass. 21794/13 e Cass. 22784/15). Nel caso di specie non v’è dubbio che la questione della nullità della compravendita immobiliare e della nullità della transazione siano strettamente collegate e che l’una decisione sia idonea a definire, in tutto o in parte, il “thema decidendum” dell’altra. Il puntum pruriens è, tuttavia, la -direzione della pregiudizialità”, se dalla transazione verso la compravendita che sarebbe causa pregiudicata, come ritenuto dalla corte territoriale ovvero se è la decisione sulla nullità della compravendita necessariamente preliminare a quella della transazione, come sostenuto dal ricorrente. Quest’ultima ipotesi sembra quella corretta. Infatti, nella specie acquista centralità la circostanza che la nullità della compravendita fosse dedotta in relazione alla violazione di norme in materia urbanistica, che sono, come correttamente osservato nell’istanza per regolamento, tendenzialmente imperative e di ordine pubblico. In particolare, la stessa corto territoriale evidenzia che mancava il certificato di destinazione urbanistica dei terreni oggetto della vendita, ed allora se l’invalidità di cui si discute ha origine in norme di quella natura, ciò comporta che la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento di immobili, è nullità avente carattere assoluto e, quindi, rilevabile d’ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse (così Cass. 22077/11). Si tratta, dunque, di una sanzione tipica della violazione di limiti di ordine pubblico, che colpisce in modo irreversibile tutti quegli atti negoziali che concretino consapevoli tentativi di aggirare le previsioni urbanistiche (Cass. 20649/13) dettate a tutela di preminenti e inderogabili interessi di ordine pubblico (Cass. 2948/2005). Se questo è il sistema legale di riferimento, ne consegue che la causa della compravendita immobiliare del (OMISSIS) è illecita, come in fattispecie analoga affermato da Cass. 21398/13, comportando un’inaccettabile compressione dell’interesse, pubblico ed essenziale, assicurato dalle norme imperative in materia urbanistico-ambientale, in quanto volto, nel suo contenuto intrinseco, a un risultato pratico contrario alle disposizioni preposte alla tutela di situazioni indisponibili. La sussistenza della causa illecita allora fonda il richiamo all’art. 1972 c.c. ed alla nullità della transazione relativa ad un contratto illecito. Infatti, l’art. 1972 c.c., comma 1, sancisce la nullità della transazione se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti (Cass. 2413/16). Si deve allora concludere che nel caso in cui si accertasse nel giudizio erroneamente sospeso, che effettivamente la compravendita del complesso immobiliare tra Zeta 2000 srl e (OMISSIS) srl, stipulato nel (OMISSIS), avesse causa illecita, la successiva transazione sarebbe, in conseguenza, nulla. Dalle suesposte osservazioni emerge che la Corte di appello di Roma ha errato nel sospendere il giudizio, in attesa della definizione del procedimento R.G. n. 4967/13″.

2. – Le conclusioni cui è pervenuto il P.G., che fanno leva sulla distinzione fra transazione su titolo illecito e transazione su titolo nullo (ipotesi rispettivamente disciplinate dall’art. 1972 c.c., commi 1 e 2), sono perfettamente condivisibili. Dunque, all’inverso di quanto opinato nell’ordinanza impugnata, deve ritenersi pregiudiziale la causa R.G. n. 9505/08 (avente ad oggetto la validità della vendita conclusa inter partes il (OMISSIS)) e pregiudicata quella R.G. n. 4967/13 (avente ad oggetto la transazione che la curatela del fallimento della (OMISSIS) e la Zeta 2000 avevano stipulato con atto pubblico del 18.11.2009 per dirimere la lite relativa alla validità del predetto contratto di vendita).

Pertanto, in accoglimento dell’istanza ex art. 42 c.p.c. proposta dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l., l’ordinanza impugnata va cassata, rimettendosi le parti innanzi alla Corte d’appello di Roma per la prosecuzione della causa R.G. n. 9505/08.

3. – Spese al definitivo.

PQM

La corte accoglie l’istanza di regolamento, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti innanzi alla Corte d’appello di Roma disponendo la prosecuzione della causa R.G. n. 9505/08. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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