Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2229 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 31/01/2011), n.2229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M., in proprio e nella qualità già di liquidatore

della LONGAIR SAS di LONGO MADDALENA e C. in liquidazione,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo

studio dell’avvocato CAROLEO FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ORLANDO ANTONIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASORIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inamissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.M. in proprio e nella qualità di liquidatore della Longair s.a.s ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania dep. il 10/05/2005 che, rigettando l’appello della società contribuente, aveva confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso della medesima avverso l’avviso di rettifica per IVA relativa all’anno 1993; la CTR, in particolare, aveva escluso la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, ritenendo l’avviso di rettifica sufficientemente motivato e costatando che non era stato mosso alcun rilievo al contenuto sostanziale della rettifica su fatture per operazioni inesistenti, sulla deduzione da parte dell’Ufficio delle circostanze che non risultava effettuato il trasporto di cui alle bolle d’accompagnamento allegate alle fatture e che non era stata riconosciuta la firma apposta dal conducente. La ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56.

L’Agenzia delle Entrate non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non risulta invero prodotta la ricevuta di ritorno della notificazione a mezzo del servizio postale effettuata dall’Ufficiale giudiziario di Napoli.

La causa va decisa alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 627 del 2008, per quanto rilevano in questa sede.

Le Sezioni, chiamate a pronunziarsi per il coinvolgimento di questioni di massima di particolare importanza, hanno enunciato i seguenti principi di – diritto: “- la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;

– in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;

il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1.”.

Nessuna di queste ultime attività è stata espletata, non essendo intervenuto il difensore all’udienza. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. E’ consequenziale non doversi provvedere sulle spese non avendo l’Ufficio svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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