Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2229 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18109-2014 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in

ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

LEPORE, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1478,

presso lo studio dell’avvocato ANNALISA AMODEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato AURELIO CACCIAPALLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1744/2013 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 26/04/2013 R.G.N. 3904/2010;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1 la Corte d’appello di Palermo, con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame svolto da Riscossione Sicilia s.p.a. avverso la sentenza del locale Tribunale che, in riferimento all’iscrizione ipotecaria effettuata su nove immobili di proprietà di T.G. per mancato pagamento di crediti contributivi portati da sei cartelle esattoriali, aveva accolto l’opposizione all’iscrizione ipotecaria proposta sul presupposto, per quanto in questa sede rileva, dell’illegittimità per nullità della notificazione, per essere state le cartelle notificate ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 4, mediante consegna al portiere dello stabile senza il successivo invio della lettera raccomandata al destinatario per dare avviso dell’avvenuta consegna;

2. il giudice di primo grado, premesso che l’opposizione atteneva all’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in conseguenza dell’omessa notifica delle cartelle esattoriali, escludeva la ritualità della notificazione delle cartelle in difetto di prova, con onere a carico dell’agente della riscossione, dell’invio della raccomandata recante avviso dell’avvenuta consegna al portiere dello stabile (così, di seguito, le cartelle esattoriali delle quali si controverte: a) (OMISSIS); b) (OMISSIS); c) (OMISSIS); d) (OMISSIS); e) (OMISSIS); f) (OMISSIS));

3. in particolare, per due cartelle – qui contrassegnate dalle lettere a) e b) riteneva mancare qualsiasi documentazione attestante l’invio delle raccomandate;

4. quanto alle restanti cartelle, il Tribunale, premessa l’inidoneità dei documenti prodotti, definiti ermetici, a fornire alcuna prova, quantomeno di carattere presuntivo, per l’incertezza nell’attribuzione e nella data di formazione, e per mancanza dell’indicazione dell’indirizzo del destinatario, riteneva non provato l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuta consegna delle cartelle esattoriali al portiere dello stabile;

5. avverso la sentenza di primo grado ricorre per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a., con due motivi; resiste T.G. con controricorso;

6. la Procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

7. con i motivi di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., per non avere il Tribunale ritenuto mera irregolarità, ma vizio dell’attività notificatoria, la mancata prova dell’invio della raccomandata al destinatario per dargli avviso della consegna (primo motivo); violazione e o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 2697,2699,2700 e 1335 c.c., per non avere il tribunale ritenuto fornita la prova dell’avvenuta informativa della consegna al portiere attraverso la distinta, riferita all’invio di più di dieci raccomandate, recante indicazione del numero assegnato ad ogni raccomandata (secondo motivo);

8. il ricorso è da rigettare;

9. va premesso che nel caso in cui l’appello sia stato dichiarato inammissibile, ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l’atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la diversa formulazione dei motivi, che trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall’art. 348-ter c.p.c., comma 4 e art. 360 c.p.c., comma 1, non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell’appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l’impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l’esclusione della deducibilità del vizio di motivazione;

10. ciò premesso, la notifica delle cartelle delle quali si discute è stata eseguita direttamente dal messo notificatore nelle mani del portiere, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, e a tale consegna non ha fatto seguito la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4 o comunque non è stata raggiunta la prova di tale spedizione;

11. non si versa, dunque, in ipotesi in cui l’agente della riscossione provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento, nel qual caso questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto (cfr., per tutte, Cass. n. 20527 del 2019 e i precedenti ivi richiamati);

12. la notificazione eseguita dai messi comunali o da messi speciali autorizzati dall’ufficio (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. a)), va eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lettera b)-bis, aggiunta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. a): “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”;

13. è lo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., che, nel disciplinare la notificazione della cartella di pagamento, rinvia, per quanto in esso non regolato, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e, dunque, a quanto ivi previsto per la consegna eseguita dal messo notificatore al consegnatario, diverso dal destinatario dell’atto;

14. il Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 175 del 2018), intervenuto sulla speciale facoltà dell’agente della riscossione, in forza della funzione pubblicistica svolta, di avvalersi delle forme semplificate di notificazione a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario, ha avuto modo di precisare che la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, limitata al solo caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere, “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell’atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”;

15. l’autorevole avallo del Giudice delle leggi al consolidato orientamento di legittimità ha dunque una ben delineata cornice, limitata al solo caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere (c.d. notificazione semplificata);

16. nella diversa ipotesi della consegna diretta del plico al portiere da parte del messo notificatore, agli effetti della necessaria spedizione della raccomandata prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b)-bis, (e dall’art. 139 c.p.c., comma 3) e della necessità, in altre parole, che all’effettivo destinatario sia dato avviso dell’avvenuta consegna al portiere, vanno valorizzati i principi già affermati, sia pur in riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione, da Cass., Sez.U., n. 18992 del 2017 (e mutuati, in fattispecie simile a quella ora all’esame del Collegio, da Cass. n. 7892 del 2019), in considerazione della consegna dell’atto a persona non legata al destinatario della notificazione dai particolari vincoli evidenziati nell’art. 139 c.p.c., comma 2, condizione che attenua la sfera di effettiva conoscibilità del destinatario e la possibilità di prendere immediata conoscenza dell’atto rispetto alle altre fattispecie, indicate dal comma 2, per le quali è assai stretta la natura del vincolo tra consegnatario dell’atto e destinatario;

17. tale minor grado di conoscibilità esige, almeno, di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell’ulteriore avviso, sia pure ex post;

18. il secondo motivo è inammissibile perchè, nonostante l’invocazione, solo formale, di violazioni o false applicazioni di norme, è estraneo all’area di cui all’art. 360 c.p.c. (nei limiti prescritti dall’art. 348-ter c.p.c., comma 4) perchè, in realtà, si sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto delle risultanze documentali esaminate dall’impugnata sentenza;

19. le doglianze che avversano l’ordinanza della Corte territoriale laddove, trattando della notificazione mediante l’ausilio del servizio postale, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 4, distingue tra prerogative pubblicistiche del servizio postale universale e adempimenti del soggetto privato delegato alla notifica (nella specie, il Consorzio Olimpo e TNT Post Notifiche), devono ritenersi inammissibili perchè esulano dalla cornice fissata dall’art. 348-ter c.p.c., comma 4 e dalla ratio decidendi espressa con la decisione di primo grado, gravata in questa sede di legittimità e incentrata sull’inidoneità dei documenti prodotti, per incertezza nella paternità e nella data di formazione, a provare la compiuta informativa, al destinatario di alcune delle cartelle opposte, dell’avvenuta consegna al portiere;

20. correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità della notifica delle cartelle esattoriali sulla base del preliminare accertamento in fatto che le stesse erano state consegnate al portiere, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, e che non era seguita la spedizione della raccomandata informativa di cui al successivo comma 4, secondo le specificazioni introdotte dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b)-bis (o comunque non era stata raggiunta la prova di tale spedizione), facendone seguire l’accoglimento dell’opposizione all’iscrizione ipotecaria;

21. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

22. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 ottobre e il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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