Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2229 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2229 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 10675-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SARGENTI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato GIANNI
DI MATTEO, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 193/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 30/01/2018

consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO

CAMPANILE.

10675.2012
FATTI DI CAUSA
Con la decisione indicata in epigrafe la CTR del Lazio ha confermato la
sentenza della CTP di Roma n. 198/39/2009, con la quale è stato
accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Lucia Sargenti avverso l’avviso

data 29 aprile 2004, ritenendo violato il termine previsto dall’art. 76,
comma 1 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986.
In particolare, è stato rilevato che – essendo corretta l’individuazione
dell’ultimo giorno utile per la notifica dell’avviso nel 15 maggio 2006
– la tesi dell’Ufficio, secondo cui la consegna del plico sarebbe
avvenuta in tale data, non era condivisibile, in quanto la ricevuta di
raccomandata recante, per l’appunto, l’indicazione del 15 maggio
2006, non era attendibile, essendo presente una correzione a penna,
in assenza del timbro dell’Ufficio postale.
Per altro da altro documento, costituito dalla busta che conteneva
l’avviso fiscale, risultava apposto un timbro che indicava la data del
19 maggio 2006.
Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone
ricorso, affidato a unico motivo, cui la Sargenti resiste con
controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata.

di rettifica del valore di un atto di cessione di un terreno stipulato in

L’Amministrazione deduce vizio motivazionale, e, dopo aver precisato
che la data corretta a penna indicava quella immediatamente
precedente al 15 maggio 2006, emendata trattandosi di giornata
domenicale, sostiene la tempestività della notifica dell’atto, quale
emergente dal primo avviso di ricevimento, laddove la data del 19

alla mancata consegna della raccomandata alla destinataria.
Il ricorso è fondato.
In realtà, essendo pacifico che l’ultimo giorno utile per la notificazione
dell’avviso era quello del 15 maggio 2006, tale data risulta evidente
nell’avviso riprodotto nel ricorso, laddove il riferimento della CTR a
quella, successiva, del 19 maggio 2006 appare improprio, in quanto
desunto da una seconda raccomandata, spedita in conseguenza della
mancata consegna del plico.
Infatti, al di là dell’evidente correzione – nella prima cartolina – della
data “14 maggio 2006” in “15 maggio 2006”, resa per altro esplicita
dall’annotazione, che intendeva evidentemente giustificarla, “14/5
Domenica”, la seconda cartolina dell’avviso di ricevimento, che reca la
dicitura “mancata consegna del plico a domicilio”, risulta spedita il 19
maggio 2006.
Ne consegue, che poiché tale operazione è sicuramente conseguente
all’invio della prima raccomandata, la relativa data non può
coincidere, come illogicamente sembra ritenere la CTR, con quella
della consegna all’Ufficio postale dell’avviso.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla
C.T.R. del Lazio, che, in diversa composizione, esaminerà la
questione senza incorrere nel rilevato vizio motivazionale,
provvedendo altresì al regolamento delle spese del presente giudizio.

maggio era relativa alla spedizione del secondo avviso, conseguente

P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.
Roma, 28 giugno 2017.

Il Presidente

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