Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2229 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17214/2014 proposto da:

B.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 126 C/O BORATTO, presso l’avvocato ADOLFO ROIATI (STUDIO

AVV. BORATTO), che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CANTINA SOCIALE DI MONTEPORZIO CATONE SOC. COOP. A R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MAZZINI 114/B, presso lo STUDIO LEGALE COLETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA CIPRIANI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4414/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. ROIATI che si riporta per

l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato G. CIPRIANI che si riporta

per il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cantina Sociale di Monte Porzio Catone soc.coop. a r.l. agiva nei confronti di B.P.A., quale ex presidente del C.d.a., cessato dalla carica il 31/7/2002, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per responsabilità di gestione ex art. 2393 c.c., con riferimento ad atti e comportamenti posti in essere dal 1990 alla fine del mandato, ed in particolare indicava a riguardo: l’acquisto di terreno per la costruzione della nuova cantina sociale, risultato inidoneo allo scopo, perchè inedificabile, il cui prezzo d’acquisto di meno di Lire 600 milioni, contrariamente agli accordi del B. coi soci, era stato finanziato a mezzo mutuo bancario del rilevantissimo importo di 1.200.000.000, da cui il dannoso esborso per interessi; l’affidamento dell’incarico progettuale e delle pratiche connesse per la nuova cantina al figlio, per il quale aveva deciso, senza autorizzazione del C.d.A., un compenso professionale di notevole entità; l’acquisto di prodotti enologici connessi all’attività aziendale in misura eccessiva rispetto alle necessità; l’indicazione in bilancio di poste non rispondenti alla realtà, con riguardo alla voce “effetti attivi” per Euro 130.000.

Il B. si costituiva e contestava la fondatezza della domanda. Il Tribunale, con la sentenza 983/2006, accoglieva la domanda attrice solo in relazione all’ammanco di cassa di Euro 1054,77, ed alla inesistenza di effetti attivi in bilancio per Euro 130.000,00.

La sentenza veniva gravata d’appello in via principale dal B. ed in via incidentale dalla Cantina.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 23 maggio – 5 agosto 2013, ha parzialmente accolto l’appello principale, respinto l’incidentale ed ha condannato il B. al pagamento alla Cooperativa della somma di Euro 130.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; ha regolato le spese del giudizio, condannando il B. alla rifusione dei quattro quinti per il primo grado, e per i due terzi per il secondo grado, compensando le spese nel resto.

La Corte d’appello,nello specifico, e per quanto ancora rileva, ha ritenuto infondata la censura relativa alla condanna per l’indicazione in bilancio della posta di Euro 130.000 per effetti attivi, ritenendo irrilevante la dedotta ignoranza in capo al B. delle nozioni contabili, a fronte della necessaria rispondenza a verità e chiarezza dei dati del bilancio d’esercizio, e che erano irrilevanti le ragioni contabili sottese all’indicazione di detta posta attiva, a fronte della materiale inesistenza degli effetti attivi, riscontrabile dall’amministratore, aggiungendo la valenza confessoria dell’indicazione in bilancio, per cui il mancato rinvenimento degli effetti nel patrimonio sociale integrava un ammanco e non una mera operazione contabile priva di ricadute patrimoniali.

Ricorre avverso detta pronuncia il B.P., con ricorso affidato a due motivi.

Si difende con controricorso la Cooperativa.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza nella forma della motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla richiesta di prova testimoniale, avanzata in appello, per verificare quanto indicato nella lettera, prodotta in atti, inviata da S.E. (contabile e dipendente della Cantina anche all’epoca di redazione della missiva), ovvero che gli “effetti attivi” in questione non erano tali, ma che si trattava di un’operazione fittizia per giustificare contabilmente l’omessa registrazione di alcuni pagamenti effettuati dalla Cooperativa ad alcuni fornitori, la cui prova avrebbe comportato, in tesi, la reiezione della domanda della Cooperativa, per assenza di danno.

1.2.- Col secondo, censura il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica volta ad accertare l’inserimento tra le sopravvenienze attive degli importi dei pagamenti dei fornitori di cui alla lettera del S., dato che, in caso di riferimento di dette sopravvenienze attive agli importi ed ai fornitori indicati nella lettera del S., sarebbe stato pienamente confermato la mera natura contabile dell’operazione.

2.1.- In via preliminare, non v’è luogo all’inammissibilità del ricorso, come prospettata dalla Cooperativa, atteso che, come ritenuto nella pronuncia 26860/2014 (e in senso conforme, la successiva ordinanza 24909/2015), la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, agli effetti del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012.

I due motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi inammissibili.

La Corte del merito, valutando la censura del B.P. rivolta nei confronti della accertata responsabilità per la indicazione in bilancio della posta attiva di Euro 130.000,00 per effetti attivi, non rispondente alla realtà, ha specificamente rilevato che l’amministratore era da ritenersi responsabile della rispondenza a verità e chiarezza dei dati di bilancio ex art. 2423 c.c., che peraltro 1′ esistenza materiale dei detti effetti era ben riscontrabile da parte dell’amministratore anche sfornito di conoscenze tecninco-contabili, che a nulla rilevava l’accertamento delle ragioni contabili sottese all’indicazione della posta attiva di bilancio a fronte dell’inesistenza degli stessi, aggiungendo che l’inserimento a bilancio della voce indicata aveva valenza confessoria relativamente all’esistenza degli effetti, “di talchè il mancato rinvenimento degli stessi effetti nel patrimonio sociale integra un ammanco materiale di carattere patrimoniale e non una mera operazione contabile priva di ricadute reali patrimoniali”.

Di contro a dette argomentazioni, i due motivi del ricorso si rivelano del tutto incongrui, in quanto non sono diretti a censurare quella che è stata l’effettiva ed argomentata ratio decidendi della Corte d’appello, insistendo sul profilo della ragione dell’operazione contabile, ritenuta dal Giudice del merito del tutto irrilevante ai fini della decisione.

3.1.- Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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