Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2229 del 01/02/2010
Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 01/02/2010), n.2229
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2245-2009 proposto da:
D.B.V., elettivamente domiciliato in ROMA – OSTIA, VIA
DOMENICO MODUGNO 130, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO
CAMPANILE, rappresentato e difeso dagli avvocati TITOLO ANTONIO,
PALUMBO CIRO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante e
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO,
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52605/2007 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI del
28/11/07, depositata il 07/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato Alessi Gaetano, difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Avverso la pronunzia del Giudice di pace di Napoli del 7/12/2007 è dal sig. D.B.V. proposto ricorso per cassazione affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la società Sara Assicurazioni s.p.a..
Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile.
Trattasi infatti di sentenza depositata il depositata il 7/12/2007, all’esito di giudizio introdotto il 25/10/2006, successivamente cioè alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, sicchè essa è impugnabile con atto di appello, e non già con ricorso per cassazione”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;
rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria, prodotta invece dalla controricorrente Sara Assicurazioni s.p.a.;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
consideralo che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010