Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22289 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TECNIGEST S.A.S. DI MADONINI FRANCESCO & C, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

corso Trieste n. 150, presso lo studio dell’avv. Roberto Armandola,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 13^, n. 14 0 del 10 gennaio 2006;

Udita la relazione dal consigliere relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

udito, per il ricorrente, l’avv. Roberto Armandola;

udito, per l’Agenzia controricorrente, l’avvocato dello Stato Barbara

Tidore;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per la declaratoria della

nullità del processo per violazione del litisconsorzio necessario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei suoi soli confronti, ne ha respinto l’appello promosso contro decisione di primo grado a sua volta reiettiva del ricorso dalla stessa promosso avverso avviso di accertamento ilor, per l’anno 1996, di maggior reddito d’impresa;

rilevato:

– che – vertendosi in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento di reddito di società di persona, incidente, “per trasparenza”, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, sul reddito di partecipazione dei correlativi soci, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio;

– che deve, invero, farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. 14815/2008), a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 2), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. ss.uu.

1052/07); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza: – che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); – che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”;

considerato:

– che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio, nella specie, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio, con conseguente necessità di regresso dello stesso in primo grado;

– che la decisione impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che si atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

– che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

la Corte: decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA