Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22289 del 04/08/2021
Cassazione civile sez. I, 04/08/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 04/08/2021), n.22289
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17973/2020 proposto da:
S.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso
dall’Avvocato Andrea Maestri giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,
domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 1062/2020
depositata il 21/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2021 dal Cons. Laura Scalia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità, perché tardivo, dell’appello proposto ex art. 702 quater c.p.c., da S.A. avverso l’ordinanza emessa dal locale Tribunale di diniego della protezione internazionale richiesta.
La Corte di merito ha rilevato che l’ordinanza emessa dal primo giudice era stata comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 12 luglio 2017 al legale del ricorrente e che il termine per l’appello fissato in trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, e quindi maturato, considerato il periodo di sospensione feriale, 11 settembre 2017, era decorso al 21 novembre 2917, data in cui la parte aveva proposto appello.
La domanda di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., era infondata per non avere la parte dimostrato di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, fattispecie non integrata dalla circostanza, dedotta, che l’impugnante era venuto a conoscenza del rigetto del ricorso proposto davanti al Tribunale solo in data 6 ottobre 2017, allorché si recava presso la Questura di Ravenna per il rinnovo del permesso di soggiorno.
2. S.A. ricorre per la cassazione della sentenza con tre motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla eventuale discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, là dove la Corte di appello aveva ritenuto non sussistenti le condizioni per concedere il richiesto rimedio, non potendo l’istituto della remissione in termini essere riferito ad un evento esterno ai processo.
L’1’stituto in questione, invece, richiede solo che la causa di decadenza non sia imputabile alla parte perché determinata da un fattore estraneo alla sua volontà e quindi anche in caso di decorso incolpevole del termine di impugnazione.
2. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 19, comma 1, T.U. Immigrazione; dell’art. 10 Cost., comma 3; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14; della Convenzione di Ginevra e la manifesta ìllogicità della motivazione sulla conferma del decreto di espulsione
3. I primo motivo è infondato ed assorbe, nella valutazione, ogni altra censura proposta in ricorso.
L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. n. 27726 del 03/12/2020).
In corretta applicazione dell’indicato principio la Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto il ricorrente incorso in decadenza per aver proposto l’atto di appello ex art. 702 quater c.p.c., oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, ritenuta l’irrilevanza della tardività della conoscenza intempestiva avuta per altra via dai ricorrente.
La fattispecie dedotta dal ricorrente non legittima la parte ad essere rimessa in termini nell’adempimento da cui è decaduta non evidenziando un suo impedimento assoluto.
La circostanza fatta valere che il ricorrente abbia incolpevolmente appreso della esistenza del provvedimento da impugnare oltre il termine di legge non vale a sganciare dalla volontà del primo, e quindi dalla sfera di sua imputabilità, la decadenza maturata, nulla predicando la prima sulla comunicazione del provvedimento al difensore che per le forme in concreto osservate abbia determinato un vulnus alla conoscenza dell’atto ed alle conseguenti determinazioni processuali.
I restanti motivi, tutti spesi sul merito della vicenda, restano assorbiti.
2. Il ricorso è inammissibile.
Nulla sulla spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione, rimasta intimata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021