Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22289 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Roma con ordinanza n. R.G. 60698/2015 del 3/03/2016, nel

procedimento pendente tra:

M.I.;

PREFETTURA di ROMA UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO

CELESTE che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, ritenga fondata l’istanza di

regolamento di competenza d’ufficio, e dichiari competente il

Giudice di Pace di Roma, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Il giudice di pace di Roma ha declinato in favore del locale Tribunale la competenza per materia sull’opposizione proposta da M.I. contro un provvedimento di fermo amministrativo, emesso in relazione ad un verbale d’accertamento di violazione del codice della strada. Con ordinanza del 3.3.2016 il Tribunale di Roma ha proposto regolamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento dell’istanza di regolamento.

M.I. e la Prefettura di Roma non hanno svolto difese.

2. – Nel concludere per l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del giudice di pace di Roma, il Procuratore generale ha osservato quanto segue: “In ordine alla natura giuridica del fermo (o del preavviso di fermo) amministrativo, ai tempi e ai modi in cui ne va fatta impugnazione, nonchè al giudice competente a conoscerne, di recente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15354 del 22/7/2015, hanno affermato che trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione e, come tale. Essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura sia del merito della pretesa creditoria. Lo stesso supremo organo di nomofilachia ha, altresì, ricordato che l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., postula che, emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia (o per territorio inderogabile), e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli “stessi profili”, nel senso che sostenga che la competenza per ragioni di materia (o di territorio inderogabile) spetta al primo o ad un terzo giudice. Ciò significa che dovrebbe essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo e davanti al quale la causa sia stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia, ritenga che questa appartenga ad altro organo giudiziario per ragioni di valore, spettando solo alle parti, nelle forme e nei tempi di cui all’art. 38 c.p.c., eccepire l’incompetenza sotto tale profilo (al pari dell’incompetenza territoriale derogabile). Nel caso concreto esaminato dalle Sezioni Unite, il Tribunale aveva elevato conflitto sul presupposto che il fermo costituisse misura cautelare atipica, a contenuto inibitorio e di carattere provvisorio, la cui tutela avrebbe dovuto esperirsi davanti al giudice ordinario competente per valore, con il mezzo di cui all’art. 615 c.p.c., comma 1, nel senso che la cognizione della controversia avrebbe dovuto comunque essere devoluta al Giudice di Pace esclusivamente per ragioni di valore, sicchè l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio era stata dichiarata inammissibile. Nel caso di specie, il Tribunale di Roma, trattandosi di un ricorso contro un provvedimento emesso per violazioni del Codice della strada, ha ritenuto che si rientrasse nella competenza attribuita in via esclusiva al Giudice di Pace, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22-bis e, attualmente, del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, prospettando una competenza “per materia inderogabile” di tale magistrato onorario, che dovrebbe portare ad una declaratoria di ammissibilità (oltre che di fondatezza) dell’istanza di regolamento di regolamento di competenza d’ufficio per quanto sopra delineato”.

3. – Le conclusioni del Procuratore generale vanno senz’altro condivise, in quanto conformi all’indirizzo espresso dalle S.U. di questa Corte con ordinanza n. 15354/15, la quale ha, per l’appunto, affermato che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.

Ne consegue, nella specie, la competenza del giudice di pace, innanzi al quale vanno rimesse le parti, in quanto competente per materia ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 2.

4. – Nulla per le spese, trattandosi di regolamento d’ufficio (cfr. per tutte, Cass. n. 1167/07).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del giudice di pace di Roma, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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