Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22288 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28249/2016 proposto da:

S.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI INGRASCI’;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VIRGILIO, 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI e ENRICO

CICCOTTI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

FORTUNAT;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 946/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/11/2015 R.G.N. 1536/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso al giudice Tribunale di Catania, S.S. conveniva la Banca Popolare di Lodi ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della predetta Banca (già Banca Popolare di Belpasso e Banca Mercantile) con la qualifica di funzionario dal 1971 al 7 novembre 2000, allorquando aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa.

Rilevava che dal 1986 e fino alla cessazione del servizio era stato incaricato della reggenza dell’Agenzia di (OMISSIS) che, per numero di unità addette e per volume di affari, si collocava tra le più importanti di quelle operanti in Sicilia.

Nel corso degli anni aveva operato con la massima diligenza e professionalità, contribuendo in modo rilevante allo sviluppo dell’agenzia da lui retta, tanto da ottenere – negli ultimi dieci anni consecutivamente – la qualifica di “ottimo”.

Lamentava che gli ultimi tre anni del rapporto si erano rilevati per lui assai stressanti a causa di una serie di reiterati provvedimenti, illegittimi e ingiustificati, adottati dalla Direzione Generale e sostanzialmente approvati dagli organi deliberativi della Banca, tutti impugnati dinanzi al giudice del lavoro e conclusisi, nella fase cautelare, favorevolmente.

Sosteneva che tali provvedimenti (trasferimenti, contestazioni disciplinari, esoneri dal servizio, ed altri) erano frutto di un disegno complessivo finalizzato alla sua emarginazione ed estromissione dall’azienda, cosa in effetti avvenuta con dimissioni rassegnate per giusta causa il 7.11.2000.

Deduceva che ciò gli aveva causato danni patrimoniali (perdita di chances) e non patrimoniali alla salute, che quantificava in Lire 650.000.000.

Il Tribunale rigettava la domanda.

Con sentenza depositata il 25.11.15, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame interposto dallo S., ritenendo in sintesi che i vari provvedimenti (disciplinari e non) adottati dalla Banca, seppur risultati in gran parte illegittimi, non avevano carattere offensivo e trovavano comunque fondamento in obiettive circostanze che ne giustificavano l’adozione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo S., affidato a sei motivi, cui resiste il Banco Popolare soc.c.oop. (succeduto alla Banca Popolare di Lodi per incorporazione) con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con i primi due motivi il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 12 preleggi e delle norme che presiedono l’interpretazione del giudicato, lamentandone l’erronea applicazione da parte della sentenza impugnata.

Si duole in particolare che il giudicato va interpretato alla stregua delle norme e non dei negozi giuridici e, quanto al trasferimento del 2008, la sentenza (divenuta definitiva) del Tribunale aveva anche evidenziato che esso non poteva accrescere il bagaglio professionale dello S., come invece ritenuto dalla Corte etnea.

I motivi sono infondati perchè il giudicato, pur da interpretarsi quale norma di diritto, deve valutarsi non soltanto in base al dispositivo della sentenza ma anche della sua motivazione (cfr. da ultimo Cass. n. 19252/18), e sotto questo profilo la Corte etnea ha osservato che dalle sentenze del Tribunale invocate non emergeva alcun intento persecutorio ma solo che i provvedimenti adottati dalla Banca non furono considerati legittimi; in tale contesto, che esclude un intento meramente persecutorio, la sentenza impugnata ha accertato che il trasferimento del gennaio 2008 aveva interessato una pluralità di titolari di Agenzia, inserendosi in un più vasto programma di riorganizzazione aziendale, che lo stesso odierno ricorrente non evidenzia adeguatamente contrastare col dedotto giudicato. Lo stesso dicasi quanto al biasimo scritto del marzo 1998, per il quale la sentenza del Tribunale ha evidenziato la mancanza di prova degli addebiti; ed ancora quanto alla sospensione del maggio 1998 ed al trasferimento a Siracusa, ritenuti illegittimi in quanto non giustificati dai fatti, pur sussistenti, contestati, e lo stesso dicasi per il trasferimento del 1999 (per il quale la sentenza impugnata ha accertato che le operazioni consentite al cliente C., sia pur commesse ed irregolari, erano state ritenute dal Tribunale inidonee a giustificare il trasferimento stante una più elastica prassi invalsa nella Banca). Parimenti la sentenza impugnata, pur prendendo atto della dichiarata illegittimità del trasferimento a (OMISSIS) ha evidenziato che allo S. venne mantenuta la qualifica di direttore di agenzia ed affidate le relative mansioni.

In sostanza pur prendendo atto che i vari provvedimenti gestionali erano stati giudicati illegittimi, la sentenza impugnata ha escluso un intento persecutorio, neppure rinvenuto nelle sentenze del Tribunale, necessario ai fini della configurazione del dedotto mobbing.

2.- Con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame di un motivo di appello, relativo al carattere persecutorio del comportamento della Banca (accertato dal primo giudice) nel mantenere fermo il trasferimento nonostante il provvedimento cautelare di sospensione. Il motivo è tuttavia infondato in quanto la Corte etnea ha evidentemente implicitamente respinto la censura, fondata nella sostanza sulle medesime argomentazioni delle precedenti e dalla sentenza impugnata ritenute infondate per assenza di intento persecutorio.

3.- Con quarto motivo denuncia parimenti la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame di un motivo di appello (inerente la richiesta condanna al risarcimento del danno per la serie di comportamenti illegittimi evidenziati), avendo la sentenza qui impugnata esaminato la questione e respintala sempre per la mancanza di prova dell’intento persecutorio (cfr. pag. 10), sicchè non sussiste neppure alcuna carenza di motivazione costituzionalmente rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (parimenti denunciata dal ricorrente).

4.- Con quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 70 del c.c.n.l. 22.11.90 per il personale direttivo delle aziende di credito. Lamenta che la Corte di merito respinse la domanda diretta ad ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso e le altre indennità previste dal c.c.n.l. in caso di dimissioni per giusta causa, nonostante l’accertata illegittimità dei provvedimenti datoriali menzionati, costituenti certamente l’ipotesi di cui dell’art. 2119 c.c., comma 1, secondo periodo.

Anche tale censura risulta infondata avendo la sentenza impugnata, come visto, escluso che i provvedimenti denunciati avessero carattere persecutorio, ingiurioso od offensivo, basati su fatti non pretestuosi (anche se poi giudicati per varie ragioni illegittimi in sede giudiziale) e dunque avendo correttamente escluso una giusta causa di dimissioni.

5.- Con sesto motivo lo S. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame del motivo di appello inerente le richieste relative a talune voci retributive (rateo mensilità novembre, festività abolite, ferie non godute e rateo tredicesima) invano devolute alla Corte d’appello come motivo di gravame.

La censura risulta inammissibile per difetto di sufficiente esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della pretesa. In particolare il ricorrente non specifica di aver svolto ritualmente tale richiesta in primo grado, circostanza decisamente contestata dalla Banca, nè il tenore della stessa, nè espone in questa sede le circostanze di fatto e di diritto in base alle quali la domanda, se non nuova, avrebbe dovuto essere accolta dalla sentenza impugnata.

6.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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