Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22288 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Genova con ordinanza n. R.G. 12690/2015 depositata il 16/02/2016,

nel procedimento pendente tra:

F.G.;

PREFETTURA di SPEZIA;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO

che conclude chiedendo la competenza per territorio del Tribunale di

La Spezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Sull’appello proposto da F.E.G. contro la sentenza del giudice di pace della Spezia che, resistendo la locale Prefettura, aveva respinto l’opposizione che questi aveva proposto contro un verbale di contestazione per violazione dell’art. 141 C.d.S., comma 2 e art. 11 C.d.S., il Tribunale del medesimo capoluogo declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Genova, quale foro erariale.

1.1. – Contro tale ordinanza il Tribunale di Genova propone regolamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte Suprema sull’inapplicabilità della regola del foro erariale ai giudizi d’appello in materia d’opposizione a sanzioni amministrative.

Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte.

Nessuna delle parti ha svolto difese.

2. – Nel chiedere l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della competenza del Tribunale della Spezia il Procuratore generale ha osservato quanto segue: “… la regola del foro erariale non è destinata a trovare applicazione ai giudizi d’appello in materia di sanzioni amministrative, per i quali vige il criterio della competenza territoriale individuata in relazione al luogo di consumazione dell’infrazione accertata, e ciò per esigenze di prossimità (Cass. S.U. 23285/10; Cass. 8482/12) ed anche per evitare disparità di trattamento degli incolpati soggetti a maggior oneri defensionali correlati ad una diversa localizzazione dell’Ufficio Giudiziario territorialmente competente a seconda della sola appartenenza degli organi di Polizia accertatori allo Stato o ad Amministrazioni locali”.

3. – Tali conclusioni sono senz’altro da condividere, in quanto derivanti dalla corretta applicazione del principio espresso dalla su richiamata sentenza delle S.U. di questa Corte, in base alla quale ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 relativa alle controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato.

4. – Pertanto, in accoglimento del proposto regolamento, va dichiarata la competenza funzionale del Tribunale della Spezia, innanzi al quale vanno rimesse le parti.

5. – Nulla per le spese, trattandosi di regolamento d’ufficio (cfr. per tutte. Cass. n. 1167/07).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza funzionale del Tribunale della Spezia, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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