Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22287 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. XL, n, 882 del 28 dicembre 2005;

Udita la relazione del consigliere Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente – esercente attività di trivellazione – propose ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia – con metodo induttivo e sulla base dei “parametri”, di cui ai D.P.C.M. 29 gennaio 1996, e D.P.C.M. 27 marzo 1997, emessi ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e ss., – aveva accertato a suo carico, per l’anno 1996, maggior irpef;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla Commissione regionale;

– che, nel suo nucleo essenziale, la motivazione dei giudici di appello è affidata alla considerazione che nella specie l’Amministrazione fiscale aveva proceduto all’acritica ed automatica applicazione dei valori parametrici senza procedere al minimo riscontro delle ragioni addotte dal contribuente a sostegno della non aderenza di detti valori al caso concreto (limitato numero dei pozzi eseguiti anche per le caratteristiche della zona di relativa attività);

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo violazione di legge (il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, L. n. 549 del 1995, art. 3, e art. 2697 c.c.) nonchè vizio di motivazione, ed ha censurato la decisione impugnata per non aver considerato che i parametri assumono valenza di presunzioni legali, le cui risultanze, nel caso di specie, erano state contrastate dal contribuente sulla base di considerazioni esclusivamente generiche;

osservato:

– che, in materia, le ss.uu. di questa Corte hanno aderito all’impostazione secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le risultanze dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 187, (come quelle degli studi di settore);

– non costituendo fatto concreto noto e certo, specificamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l’entità del suo reddito, ma rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni – rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), ma, ove siano contestati sulla base di allegazioni specifiche, sono inidonei a supportare l’accertamento medesimo, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa che devono essere provati e non semplicemente enunciati nella motivazione dell’accertamento. Ciò, in particolare, con l’affermazione del seguente principio di diritto (cfr. sent. n. 26635/09): “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente; che, in tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente; che l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente il quale, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, nel guai caso, tuttavia, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’ufficio può motivare l’accertamento sulla base della sola applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito”;

considerato:

– che la decisione impugnata – attribuendo rilevanza a contestazioni meramente generiche del contribuente – si discosta dai principi enucleati dalla SS.UU., sicchè, nei limiti dell’indicata prospettiva, il ricorso dell’Agenzia si rivela fondato;

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto, accolto e che la sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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