Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22287 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18919-2019 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ETTORE FAUSTO PUCILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTEERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PERII,

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE – PRESSO LA

PREFETTURA DI MILANO U.T.G. DI MILANO – SEZIONE DI MONZA E DELLA

BRIANZA;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G.40234/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto del 7 maggio 2019 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da S.P., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale riteneva che il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal paese di origine perchè, dopo la morte della madre, non si sentiva più in armonia in casa sua, dato che gli zii rivendicavano l’abitazione, gli avevano vietato di rimanervi e gli avevano fatto sapere che se fosse restato avrebbero potuto anche ucciderlo) non consentisse di riconoscere il diritto al rifugio o la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

il collegio di merito, una volta escluso che in Gambia vi fosse una situazione tale da consentire l’accertamento dei presupposti della protezione contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), osservava infine che il migrante non aveva raggiunto una significativa integrazione nel paese ospitante nè avrebbe visto compromessi la sua dignità e il suo diritto a un’esistenza libera e dignitosa da un eventuale rimpatrio;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso S.P. prospettando tre motivi di doglianza;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, in quanto la mancata audizione del ricorrente, nel senso prescritto da tale norma, avrebbe provocato la violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo oltre che del diritto di difesa;

3.2 il motivo è manifestamente infondato;

in vero nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 17717/2018);

ciò tuttavia non significa che si debba anche necessariamente dar corso in maniera automatica all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, 49) in presenza di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”;

il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può infatti esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla Commissione territoriale e il giudicante – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui all’art. 35-bis, comma 8, D.Lgs. cit. – debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla Commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al Tribunale medesimo (Cass. 2817/2019, Cass. 5973/2019);

l’obbligo di audizione deve quindi essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte giustizia sopra richiamata – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare l’intera documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44), potendosi ritenere che la possibilità di omettere lo svolgimento di un’udienza corrisponda all’interesse, tanto degli Stati membri che dei richiedenti, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo (par. 44 ultimo periodo);

la mancata audizione del richiedente asilo in sede di udienza di comparizione non si presta quindi a censure di sorta, dovendosi escludere che le norme nazionali ed Europee in materia prevedano un obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all’audizione del ricorrente quand’anche la stessa sia del tutto inutile ai fini del decidere (come nel caso di specie, dato che non vi era questione sulla credibilità delle dichiarazioni del migrante);

4.1 il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di protezione sussidiaria o umanitaria senza assolvere adeguatamente il proprio obbligo di cooperazione istruttoria in merito alle condizioni del paese di provenienza e senza indicare compiutamente le fonti consultate;

4.2 il motivo è inammissibile;

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione in Gambia, che ha espressamente indicato (a pag. 5, fornendo anche le indicazioni per la loro reperibilità sulla rete internet);

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del d. lgs. n. 251/2007 art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza;

tali informazioni risultavano poi di nessuna decisività rispetto alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza di alcuna integrazione nel paese ospitante;

5.1 il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I. a causa dell’omessa e/o erronea valutazione della documentazione prodotta, attestante l’avvenuto apprendimento della lingua italiana e l’avvio di un rapporto di lavoro sino al 31 gennaio 2019, e della situazione di instabilità socio-politica ed economica che caratterizza il Gambia;

5.2 il motivo è inammissibile;

il Tribunale ha preso atto dello svolgimento dell’attività lavorativa negli stessi termini prospettati dalla doglianza in esame, ma ha ritenuto che il venir meno dell’impiego e la mancanza di un’autonomia abitativa impedissero di ritenere che il migrante avesse raggiunto una condizione di integrazione;

nel contempo, a dire del collegio di merito, non sussisteva il rischio che il migrante fosse immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di provocare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito;

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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