Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22287 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13451-2015 proposto da:

CARONTE & TOURIST S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L. G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA e GAETANO GIANNI’ che

la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato MAURIZIO

TAVILLA;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

MARATONA 81, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GLANDARELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LIVIO CUTULI, FULVIO ROCCO

MANCINI;

– controricorrente –

e contro

TERMINAL TREMESTIERI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1635/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/11/2014 R.G.N. 1588/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso al Tribunale di Messina, B.F. chiedeva dichiararsi la nullità di uno dei contratti a tempo determinato stipulati con la Caronte & Tourist s.p.a. ed altre società, ed esattamente quello stipulato il 15.7.03, con conseguente accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la detta società (ovvero con la Terminal Tremestieri s.r.l.) e relativo risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti della Caronte & Tourist, liquidando il risarcimento nella misura indennitaria di otto mensilità.

Con sentenza depositata il 19.11.14, la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la società Caronte “al pagamento delle retribuzioni maturate dalla sentenza di primo grado all’effettiva reintegra”, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Caronte & Tourist, affidato a quattro motivi poi illustrati con memoria, cui resiste il B. con controricorso, mentre la Terminal Tremestieri s.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la soc. Caronte denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1223, 1372, 1460 e 2103 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Lamenta che la sentenza impugnata non considerò che al B. era stata offerta, con telegramma del (OMISSIS), l’assunzione immediata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ritenuto dalla Corte di merito inidonea in quanto era prospettata l’assunzione quale bigliettaio di 5^ livello in luogo del 3^ posseduto. Lamenta che la sentenza impugnata non considerò che il primo (di cui al c.c.n.l. per gli uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l’armamento libero) corrispondeva al secondo (in base al c.c.n.l. per i dipendenti da imprese portuali).

Il motivo risulta inammissibile per novità della questione. Ed invero deve rimarcarsi che qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex aliis, Cass. n. 8206/16). Ciò nella specie non è avvenuto, pur in presenza di sentenza che non menziona minimamente la questione, solo accennata (ma senza alcun riferimento al c.c.n.l. applicabile) al fine di escludere la sussistenza di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non censurata (a parte il mero richiamo all’art. 1372 c.c. nell’epigrafe del motivo) adeguatamente dalla ricorrente (a fronte della accertata inidoneità dell’offerta di lavoro della società).

Deve comunque evidenziarsi che la sentenza impugnata ha altresì affermato che l’accertamento dell’illegittimità del termine ed il ripristino del rapporto non sono state minimamente censurate dalla società, sicchè sulla questione si era formato il giudicato (pag. 7 sentenza).

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto dell’ulteriore censura del motivo in esame, inerente il risarcimento del danno riconosciuto, basato sul ridetto rifiuto del lavoratore di accettare il contratto di lavoro offertogli.

2.- Con secondo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. per avere la sentenza impugnata ritenuto che il B. avrebbe dovuto essere (ri)assunto (in base alla proposta ricevuta) come bigliettaio di 3^ livello, anzichè 5^.

Il motivo è infondato non potendosi in ciò ravvisare alcuna violazione del principio costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, dolendosi la ricorrente del merito della valutazione operata dal giudice del fatto.

3.- Con terzo motivo la Caronte denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. lamentando sostanzialmente che la Corte siciliana non avrebbe potuto riconoscere la prosecuzione del rapporto di lavoro del B. con inquadramento nel 3 livello, poichè questi “non ha formulato nemmeno in via subordinata una domanda volta al riconoscimento (o costituzione) di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, con applicazione del c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese portuali e con inquadramento al 5^ livello” (pag. 18 ricorso).

Il motivo, non del tutto lineare, risulta infondato in base alle conclusioni attoree riportate dalla odierna ricorrente a pag. 2 del ricorso. In ogni caso la sentenza impugnata ha solo, come detto, confermato la sentenza di primo grado in ordine all’ivi stabilito ripristino del rapporto, statuizione ritenuta non impugnata e dunque definitiva.

4.- Con quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1223 c.c. per aver condannato la Caronte al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla sentenza di primo grado (che accertò l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) all’effettiva reintegra, senza detrarre l’aliunde perceptum, che risultava dalle note (OMISSIS) (“nelle more il ricorrente è riuscito a reperire altra occupazione”).

Il motivo, teoricamente fondato, non lo è in concreto, non risultando la questione nella presente controversia sottoposta al giudice di appello (cfr. il principio di cui alla richiamata, ex aliis, Cass. n. 8206/16).

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del B., dichiaratosi antecipante.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. Fulvio Mancini. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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