Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22287 del 04/08/2021
Cassazione civile sez. I, 04/08/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 04/08/2021), n.22287
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18435/2019 proposto da:
O.J., elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini, 6
presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale
Verona, Ministero Dell’interno (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
03/05/2019;
udita la relazione della causa svolta 16/04/2021 dal cons. SOLAINI
LUCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso proposto da O.J. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Il ricorrente ha riferito di avere lasciato la Nigeria, avendo perso i genitori in un incidente stradale ed essendosi lo zio impossessato di tutti i beni originariamente in possesso agli stessi genitori.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che la vicenda narrata fosse scarsamente attendibile (p. 7 del decreto), pertanto, il tribunale ha reputato insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta, l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza e non ha ravvisato neppure la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11, lett. e) e f), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonché per illogica, contraddittoria e apparente motivazione, per avere il tribunale rigettato la richiesta dello status di rifugiato “non riuscendo ad individuare persecuzioni per tendenze o stili di vita”; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), e art. 3, comma 3, lett. a), degli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dal momento che il rigetto della protezione sussidiaria è stato emesso senza alcuna valutazione sulla sussistenza del danno grave. Difetto di istruttoria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e art. 3, comma 3, lett. a e b, degli artt. 3 e 7 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dal momento che il rigetto del riconoscimento della protezione sussidiaria è stato emesso (anche) sulla base di un giudizio prognostico, futuro e incerto e non “sullo stato effettivo ed attuale del Paese d’origine”, ritenendo che in Nigeria non vi fosse un pericolo generalizzato; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. c, e comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché per illogica, contraddittoria e apparente motivazione, per avere il tribunale rigettato la richiesta di protezione umanitaria, senza operare un esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al paese d’origine.
Il quarto motivo è inammissibile, perché il ricorrente contesta il giudizio comparativo, che è una valutazione di merito e discrezionale incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente motivata come nella specie.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021