Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22286 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15896/2013 proposto da:

C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2146/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha rigettato le domande proposte dalla lavoratrice, volte, da un lato, alla declaratoria di illegittimità del terrine apposto ai vari contratti – con conseguente conversione degli stessi in uno a tempo indeterminato e condanna al pagamento, in favore della lavoratrice medesima, di posta risarcitoria – intercorsi tra le parti, e, dall’altro, al riconoscimento del diritto alla identica progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la lavoratrice, affidato a due motivi;

il Ministero ha resistito con controricorso;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

considerato che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

la ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 e della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999; del D.Lgs. n. 124 del 1999, art. 4; del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 – ha censurato l’avvenuto riconoscimento della legittimità della reiterazione dei contratti, assumendo l’omissione di ogni esame circa l’effettiva sussistenza di ragioni legittimanti la reiterazione, ai sensi della normativa vigente;

inoltre – denunciando violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 – ha censurato la statuizione di rigetto della domanda di adeguamento retributivo in misura pari al trattamento, conseguente al meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare che prevede aumenti corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, riservato ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ritenuto che:

la prima censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto ribadito (in conformità a Cass. nn. 22556 e 22557 del 2016), da ultimo, da questa Corte con la sentenza n. 8935/2017, con la quale è stato affermato – con riferimento al reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per quelle temporanee – che “non è, in sè, configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, – fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima -; nè il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11 (Corte Cost., sentenza n. 187 del 2016), perchè l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’organico di diritto e si siano protratte per oltre 36 mesi”;

non risulta, nel caso, la reiterazione dei contratti in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di diritto” per un periodo superiore a trentasei mesi, nè vi è deduzione circa il ricorso improprio o distorto, da parte dell’amministrazione, alle varie tipologie di supplenze temporanee; la seconda censura è invece fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; la sentenza impugnata deve quindi essere, in relazione al secondo motivo, cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, sezione lavoro, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della domanda di adeguamento retributivo attenendosi al principio da ultimo enunciato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e, per l’effetto, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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