Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22286 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18914-2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ETTORE FAUSTO PUCILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MONZA/MILANO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 15052/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto del 26 aprile 2019 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da O.E., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale: i) giudicava non credibile il racconto del richiedente asilo (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal paese di origine dopo la morte del padre, avvenuta a seguito del suo tentativo di distaccarsi dalla setta degli Ogboni, e per sfuggire al reclutamento forzoso della stessa); ii) riteneva, di conseguenza, che l’inverosimiglianza delle dichiarazioni impedisse il riconoscimento dello status di rifugiato, osservando peraltro che la vicenda narrata comunque non avrebbe consentito di pronosticare un rischio di persecuzione o l’esposizione a un danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 anche in ragione dell’assenza, in Nigeria, di una situazione di violenza intensa, indiscriminata e generalizzata; iii) reputava che non potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria sia perchè non erano stati allegati fatti diversi da quelli posti in generale a fondamento della domanda di protezione, sia perchè non vi era prova di un effettivo radicamento in Italia, sia perchè un eventuale rimpatrio non avrebbe comportato alcuna grave deprivazione economica, sociale e familiare o un’impossibilità di ricollocazione lavorativa;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso O.E. prospettando sei motivi di doglianza;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, in quanto la mancata audizione del ricorrente, nel senso prescritto da tale norma, avrebbe provocato la violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo oltre che del diritto di difesa; 3.2 il motivo è manifestamente infondato;

in vero nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 17717/2018);

ciò tuttavia non significa che si debba anche necessariamente dar corso in maniera automatica all’audizione del richiedente (v., in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione “Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, p. 49) in presenza di una “domanda di protezione internazionale manifestamente infondata”; il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può infatti esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla Commissione territoriale e il giudicante – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui all’art. 35-bis, comma 8, D.Lgs. cit. – debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla Commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al Tribunale medesimo (Cass. 2817/2019, Cass. 5973/2019);

l’obbligo di audizione deve quindi essere valutato – come è stato precisato dalla decisione della Corte giustizia sopra richiamata – alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione (par. 42) e sulla base del potere del giudice di esaminare l’intera documentazione, che a suo giudizio può ritenere esaustiva (par. 44), potendosi ritenere che la possibilità di omettere lo svolgimento di un’udienza corrisponda all’interesse, tanto degli Stati membri che dei richiedenti, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo (par. 44 ultimo periodo);

la mancata audizione del richiedente asilo in sede di udienza di comparizione non si presta quindi a censure di sorta, dovendosi escludere che le norme nazionali ed Europee in materia prevedano un obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all’audizione del ricorrente quand’anche la stessa sia del tutto inutile ai fini del decidere (come nel caso di specie, da un lato perchè in sede di audizione erano già state sollevate tutte le necessarie contestazioni, dall’altro perchè, a giudizio del collegio, la verosimiglianza del racconto non avrebbe comunque consentito di accogliere la domanda);

4.1 il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3, in quanto il Tribunale avrebbe negato il riconoscimento della protezione internazionale a seguito di una erronea valutazione del racconto del ricorrente e dei fatti narrati;

4.2 il terzo motivo di ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3, in quanto il Tribunale avrebbe negato il riconoscimento della protezione internazionale senza valutare le fonti internazionali relative al paese di provenienza, omettendo così di svolgere il ruolo attivo che gli competeva nell’istruttoria;

4.3 i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili;

il Tribunale ha sì acclarato l’inverosimiglianza del racconto del migrante, ma ha anche aggiunto che la vicenda narrata, quand’anche credibile, esulerebbe dai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (pag. 11) e della protezione sussidiaria, in particolare non avendo questi allegato di poter subire, in caso di rimpatrio, un rischio di persecuzione, una condanna a morte o una pena disumana e sproporzionata e dovendosi escludere che il metodo spirituale con cui agirebbe l’indicato agente di persecuzione possa costituire un oggettivo trattamento inumano o degradante;

nè l’inverosimiglianza del racconto ha influito in maniera determinate sul diniego della protezione umanitaria, giacchè il Tribunale ha ritenuto (sulla base delle dichiarazioni del migrante, che aveva spiegato di aver potuto studiare fino a diciotto anni e di essere stato avviato al lavoro come barbiere) che non fosse possibile comunque affermare che l’espatrio fosse avvenuto per sottrarsi a una grave violazione individuale dei diritti umani o una situazione politico-economica molto grave con effetti di impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità;

ambedue i mezzi si rivelano così inammissibili, per mancanza di alcuna decisività della valutazione di non credibilità e del vaglio delle fonti internazionali asseritamente non compiuto;

il terzo motivo di ricorso risulta parimenti inammissibile con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dato che sul punto non incontra il contenuto della decisione impugnata, al cui interno si dà conto di una pluralità di fonti internazionali consultate, e se ne astrae, formulando una critica non riferibile alla statuizione gravata;

5.1 il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di valutare, al fine di apprezzare la fondatezza delle domande presentate, la situazione esistente in Niger e Libia, dove il ricorrente era transitato; 5.2 il motivo è inammissibile;

il transito del migrante attraverso altri Stati nel corso del viaggio intrapreso per raggiungere l’Italia costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione ove non sia stato evidenziato quale connessione vi sia tra tale passaggio ed il contenuto della domanda (Cass. 31676/2018);

la “situazione culturale, emotiva ed anagrafica del ricorrente durante il soggiorno in Libia” non assumeva quindi rilevanza di per sè, ma in funzione della valutazione del ricorrere dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale richieste;

ed in mancanza di alcuna allegazione a ciò finalizzata e rilevante in tale ottica la situazione asseritamente trascurata risultava di nessuna decisività per il vaglio della domanda presentata;

6.1 il quinto motivo di ricorso assume la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 poichè il Tribunale avrebbe negato la protezione sussidiaria prevista dalla lett. c) della norma a seguito di un’errata valutazione del contesto socio-politico da cui proveniva il ricorrente;

6.2 il motivo è inammissibile;

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame una pluralità di informazioni aggiornate sulla situazione esistente nella zona della Nigeria da cui proviene il ricorrente;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

7.1 il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I. a causa dell’omessa c/o erronea valutazione delle circostanze allegate in merito all’avvenuta integrazione del ricorrente nel paese ospitante ed alla situazione di instabilità socio-politica ed economica esistente in Nigeria;

7.2 il motivo è inammissibile;

il Tribunale ha ritenuto a chiare lettere che non fosse ravvisabile il rischio che il migrante potesse essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese d’origine, idoneo a costituire una significativa cd effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili;

la critica concernente un simile apprezzamento costituisce il tentativo di proporre una diversa lettura dei fatti di causa e si traduce in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

risulta di conseguenza di nessuna decisività la denuncia dell’inadeguata considerazione della condizione di integrazione, posto che la stessa di per sè non vale a giustificare il riconoscimento della protezione in discorso (v. Cass., Sez. U., 29459/2019, Cass. 4455/2018);

8. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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