Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22286 del 04/08/2021
Cassazione civile sez. I, 04/08/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 04/08/2021), n.22286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16329/2019 proposto da:
B.I., elettivamente domiciliato in Roma, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. E. Udassi, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il
09/04/2019;
udita la relazione della causa svolta 16/04/2021 dal cons. SOLAINI
LUCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso proposto da B.I. cittadino ivoriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di avere abbandonato il proprio paese dopo essere evaso dal carcere in cui si trovava, perché era stato arrestato in seguito a un incidente stradale, sinistro in cui erano rimaste uccise numerose persone.
Il tribunale ha reputato il richiedente non credibile, in ragione della difformità tra le versioni rese, prima, nel corso del colloquio in sede amministrativa e successivamente nel corso dell’audizione davanti al tribunale. Il tribunale ha reputato, pertanto, insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta, l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza e non ha ravvisato neppure la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.P.R. n. 304 del 2004, art. 4, in combinato disposto con gli artt. 24,97 e 111 Cost., nonché dell’art. 10, in combinato disposto con l’art. 6 CEDU e dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per vizi formali sulla composizione della Commissione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.P.R. n. 304 del 2004, art. 4, in combinato disposto con gli artt. 24,97 e 111 Cost., nonché dell’art. 10 in combinato disposto con l’art. 6 CEDU e dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il provvedimento impugnato non era stato tradotto in una lingua comprensibile al destinatario; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione dell’art. 2, lett. e), e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e della L. n. 39 del 1990, art. 1, e succ. modificazioni e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il tribunale non aveva considerato che il ricorrente era stato incarcerato con una procedura sommaria in violazione del diritto di difesa e delle libertà fondamentali; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione dell’art. 10, comma 2, (rectius art. 10 Cost., comma 3), in combinato con il D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13, e dell’art. 6 della dir. Cee n. 115/08, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché per il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il mancato riconoscimento del diritto di asilo costituzionale; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., nonché per il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria nelle sue diverse ipotesi; (vi) – (vii) sotto un sesto e settimo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e dell’art. 6, comma 4, della dir. Cee n. 115 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., nonché per il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e art. 32, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte d’appello che abbia rigettato la domanda di protezione internazionale deve essere proposto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, con il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica del provvedimento impugnato” (Cass. n. 8768/20).
Nel caso di specie, manca l’attestazione di conformità della copia analogica del decreto impugnato all’originale informatico, come previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, a pena d’improcedibilità.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021