Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22285 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINITRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINNAZE, in persona del ministro

pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in Roma, via San

Girolamo Emiliani n. 9, presso lo studio dell’avv. D’APICE FRANCESCO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 9^, n. 191 del 19 dicembre 2005;

Udita la relazione del consigliere Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato Barbara

Tidore;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’imponibile irpef ed ilor 1989 dell’intimata venne rideterminato dall’Ufficio con accertamento sintetico in base ai coefficienti presuntivi di reddito previsti dai D.M. 10 settembre 1992, e D.M. 12 novembre 1992 (redditometro);

che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso proposto dalla contribuente, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Ufficio, dalla commissione regionale;

che i giudici di appello ritennero illegittimo l’accertamento, in quanto fondato su testi normativi emanati successivamente all’annualità oggetto dell’accertamento e privi di efficacia retroattiva;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè vizio di motivazione;

che la contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

che l’impugnativa dell’Amministrazione finanziaria è manifestamente fondata, posto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il potere dell’Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, implica l’utilizzo di coefficienti presuntivi e, pertanto, legittima il riferimento a “redditometri” anche se contenuti in decreti ministeriali successivi, vertendosi in materia non di applicazione retroattiva di disposizioni normative, ma di valutazione di pertinenza nel caso in esame, in mancanza di circostanze di segno contrario, di parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo dell’elaborazione (v. Cass. 13316/06, 18108/05, 14.161/03, 12.731/02, 2123/02, 11.611/01, 15.045/00);

considerato:

– che il ricorso va, pertanto, accolto;

ritenuto:

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, e che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna della contribuente, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente a la refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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