Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22285 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18700-2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHLSI 12,

presso l’AVVOCATURA GINERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 4186/2019 cron. del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto del 10 maggio 2019 il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da K.A., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver giudicato non credibile il racconto del migrante (il quale aveva raccontato di essere espatriato per dissidi familiari legati ai terreni lasciati in eredità dal padre, dei quali gli zii si erano impossessati minacciando poi di ucciderlo), riteneva che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento del diritto al rifugio e della protezione sussidiaria richiesti, anche in considerazione del fatto che, stando alle fonti internazionali, in Costa d’Avorio non esisteva una condizione di violenza indiscriminata;

il Tribunale infine reputava di non concedere neppure la protezione umanitaria richiesta, tenuto conto il migrante non aveva rappresentato alcun problema di salute nè altri fondati motivi di vulnerabilità e grave deprivazione dei diritti umani, rimanendo così di nessun rilievo la sua condizione di occupazione lavorativa;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso K.A. prospettando quattro motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al solo fine di prendere parte all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14 e delle norme in materia di status di rifugiato e protezione sussidiaria, poichè la statuizione che ha escluso il riconoscimento delle diverse forme di protezione richieste non avrebbe tenuto nel debito conto la vicenda persecutoria dettagliatamente narrata in sede di audizione e l’attuale peggioramento del quadro socio-politico del paese di origine;

3.2 il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 perchè la decisione che ha negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari non avrebbe adeguatamente apprezzato la condizione di peculiare vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente asilo, omettendo di dare rilievo alla sua giovane età, all’assenza di legami sociali attuali e alle molteplici criticità del paese di origine in termini di violenza, insicurezza sociale e violazione dei diritti umani;

3.3 il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis, in quanto il Tribunale avrebbe svolto il proprio compito di cooperazione istruttoria in maniera superficiale e inadeguata, tralasciando il dovuto approfondimento della specifica vicenda personale del ricorrente nonchè dell’attuale situazione socio-politica del paese di origine e di quelli di transito;

3.4 il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti, costituiti dagli ulteriori motivi di vulnerabilità oggettiva e soggettiva forniti dal richiedente asilo (giovane età, violenze subite, assenza di legami sociali con il paese di origine, clima di diffusa insicurezza nella regione di provenienza, integrazione socio-culturale sul territorio italiano);

4. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili, in ragione della loro totale genericità;

essi infatti si sostanziano in una serie di deduzioni astratte e di principio, che non si confrontano in alcun modo con lo specifico contenuto della motivazione offerta all’interno del provvedimento impugnato;

e così la critica al mancato riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria non considera l’articolato giudizio di non credibilità offerto dal collegio di merito al fine di escludere la verosimiglianza delle circostanze di fatto poste a base della domanda all’uopo presentata;

del pari le censure mosse all’inidoneo svolgimento del compito di cooperazione istruttoria non tengono conto dell’analisi delle fonti internazionali espressamente indicate dal giudice di merito, così come non prendono in esame gli argomenti addotti dal Tribunale per negare la protezione umanitaria, stante l’assenza di profili di vulnerabilità che consentissero di valorizzare la condizione di occupazione del migrante; una simile, totale, genericità compromette l’ammissibilità del ricorso;

il ricorso per cassazione infatti deve necessariamente contenere motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007);

la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ ufficio (cfr. Cass. 20910/2017);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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