Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22285 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 05/09/2019), n.22285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23562-2014 proposto da:

COMUNE SCAFATI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL GESU’ 57, presso lo studio dell’avvocato

FILOMENA MOSSUCCA, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICIANO

PALMIERI;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 19 –

STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICA PATERNO’, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO

LUCIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 31/07/2014 R.G.N. 115/2011.

Fatto

RILEVATO

1. che, con sentenza del 31 luglio 2014, la Corte d’Appello di Salerno conferma la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e accoglieva la domanda proposta dall’avv. F.L. nei confronti del Comune di Scafati, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione ai sensi della L. n. 296 del 2006 in ragione del servizio prestato presso il predetto Comune in virtù di un contratto a termine originariamente stipulato con l’Ente per il periodo decorrente dal (OMISSIS) fino alla scadenza del mandato sindacale, intervenuta il (OMISSIS) e successivamente prorogato fino al (OMISSIS);

2. che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il gravame proposto dal Comune di Scafati ammissibile ai sensi dell’art. 434 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis ma infondato nel merito ricorrendo con riguardo al servizio prestato dall’avv. F. i presupposti legittimanti ai sensi della L. n. 296 del 2006 la stabilizzazione del rapporto con l’Ente, ovvero l’instaurazione dello stesso previo espletamento di una procedura selettiva e la durata del medesimo superiore al triennio, atteso che il termine originariamente fissato con riferimento alla scadenza del mandato sindacale, intervenuta in data (OMISSIS) e, dunque, prima del decorso del termine di legge, in quanto solo indicativamente legato al perdurare del mandato del sindaco in carica, peraltro scaduto in anticipo per essere stato anticipato il termine della consiliatura, non implicava uno scioglimento automatico del rapporto, necessitando, al contrario, la manifestazione della volontà risolutiva del medesimo da parte del Comune, che non risultava averla mai espressa;

3. che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Scafati, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’avv. F.;

4. che l’avv. F. controricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

5. che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., art. 132 c.p.c., sub n. 4, ultimo inciso e art. 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla censura dallo stesso proposta avverso la pronunzia del giudice di primo grado relativa all’aver questo fondato la decisione di accoglimento della domanda dell’avv. F. su elementi di fatto e di diritto neppure allegati dalla medesima e non fatti oggetto di contraddittorio tra le parti, avendo il primo giudice concluso nel senso dell’inconfigurabilità di una risoluzione del rapporto a termine in essere tra le parti per aver qualificato la situazione cui è conseguita la perdita dell’incarico da parte del sindaco in carica all’atto dell’instaurazione del rapporto in termini di cessazione anticipata del mandato del medesimo e così escluso la coincidenza di questa con quella, il compimento del mandato elettivo del sindaco, individuata per relationem quale termine di scadenza del rapporto medesimo;

6. che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36,D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5,artt. 1372,1374 e 1418 c.c., il Comune ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale laddove si intendesse leggere tale pronunzia come adesiva nel merito a quella resa dal primo giudice, non ricorrendo nel caso di specie in cui è lo stesso termine della consiliatura ad essere stato anticipato per disposizione di legge, alcuna delle ipotesi dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza – che il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 53 (Tuel) riconduce alla cessazione anticipata dell’incarico del sindaco e corrispondendo pertanto la situazione verificatasi con quella del compimento del mandato elettivo del sindaco individuata per relationem quale termine di scadenza del contratto in essere tra le parti;

7. che i due motivi su cui si articola la proposta impugnazione – qui suscettibili di trattazione congiunta, in quanto entrambi convergenti nella prospettazione di un’unica sostanziale censura, data dalla confutazione della qualificazione che la Corte territoriale, avallando il pronunciamento espresso dal primo giudice, anche a prescindere dalle stesse allegazioni della parte interessata, ha inteso attribuire alla situazione cui è conseguita la cessazione dell’incarico del sindaco in carica all’atto dell’instaurazione del rapporto con la F. in termini di venir meno dell’incarico in capo alla persona in anticipo rispetto al termine naturale della consiliatura, non coincidente, pertanto, con la situazione, il compimento del mandato elettivo del sindaco, individuata per relationem quale termine di scadenza del rapporto medesimo – meritano accoglimento atteso che, essendo stato il termine di scadenza del contratto fissato per relationem nei termini seguenti “…sino al compimento del mandato elettivo del Sindaco, fatte salve le cause di risoluzione anticipata…”, tale termine deve ritenersi, sul piano logico e giuridico, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, strettamente correlato alle vicende del mandato della persona del sindaco con cui era stato instaurato il rapporto, così configurando un’ipotesi di risoluzione automatica del rapporto al verificarsi della situazione, il compimento del mandato elettivo del sindaco, identificativa della scadenza del termine, situazione a sua volta da ritenersi coincidente con quella verificatasi, essendo lo scioglimento anticipato per legge della consiliatura, non corrispondente ad alcuna delle ipotesi di cessazione anticipata del mandato legate alla persona del sindaco, dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, pienamente riconducibile alla situazione contemplata nel contratto, da ritenersi, dunque, risolto per scadenza del termine, automaticamente e senza necessità di espressa manifestazione di volontà risolutiva da parte del Comune, alla data del (OMISSIS) e, pertanto, connotato da una durata inferiore al triennio richiesto per avere diritto alla stabilizzazione, durata insuscettibile di integrazione per effetto della successiva proroga, che va considerata irrilevante a tali fini, atteso che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 558, pur consentendo che il requisito dell’anzianità possa essere conseguito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del (OMISSIS), non contempla la possibilità di tener conto di proroghe successive a tale data, rispondendo ciò alla ratio della norma tesa a trarre fuori dal precariato solo soggetti che già prima di tale data, sicuramente meritevoli perchè vincitori di procedure selettive, avessero maturato una consistente anzianità di servizio e che eventualmente dovessero solo brevemente completarla;

8. che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, conseguendone la decisione nel merito della controversia in termini di rigetto dell’originaria domanda proposta dall’avv. F.L..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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