Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22284 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9046/2007 proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3 presso lo studio

dell’avvocato IZZO RAFFAELE che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati SURANO MARIA RITA, FRASCHNI ANTONELLA, MERONI RUGGERO,

FERRADINI ELENA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ALER- AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CRESCENZIO 91 presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAMICELA

GIUSEPPA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DONELLA RESTA per delega Avv. IZZO

RAFFAELE, che si riporta agli scritti;

udito per il resistente l’Avvocato LAMICELA GIUSEPPA, ha chiesto il

rigetto, e deposita al termine dell’udienza note di replica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di Milano propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 136/40/05, depositata il 27 gennaio 2006, con la quale, rigettato l’appello dell’ente pubblico territoriale avverso quella della commissione tributaria provinciale, veniva riconosciuta l’illegittimità della cartella di pagamento per la TARSU dal 2002 al 2003 nei confronti dell’ALER – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale. In particolare il giudice del gravame affermava che nessuna prova era stata fornita dall’ente impositore in ordine alla debenza del tributo da parte dell’azienda, con cui era stata stipulata tempo prima una convenzione per la gestione dell’edilizia Erp di proprietà comunale, però scaduta nel 2002 dopo alcune proroghe, sicchè solo gli occupanti o i detentori delle unità immobiliari erano tenuti al pagamento della tassa, non essendo quindi l’azienda legittimata passiva.

La contribuente resiste con controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria, e la controricorrente note di udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Per quanto attiene all’eccezione pregiudiziale sollevata dalla controricorrente in ordine al mutamento della “causa petendi” basata sulla proprietà degli immobili, essa appare infondata, atteso che semmai si tratta di argomentazione illustrativa della iniziale pretesa fiscale, basata sempre sul rapporto di titolarità del diritto reale e di gestione del patrimonio, ancorchè occupato da terzi; nè il fatto che il ricorrente abbia dedotto la titolarità della proprietà in capo alla contribuente come detenzione dei beni in senso lato può considerarsi una “mutatio libelli”, costituendo semmai solo un’argomentazione ulteriore che si inquadra nell’ampio tema del “petitum e causa pretendi”, già devoluto nel giudizio.

3. Circa il mezzo di gravame il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63 e 72, in quanto il giudice di appello non considerava che per il patrimonio immobiliare edilizio di proprietà dell’azienda la medesima comunque è ugualmente responsabile del pagamento della Tarsu, peraltro come sempre essa aveva fatto sino al 2001, tanto che la cartella era stata emessa sulla scorta delle precedenti denunzie ai fini di tale imposizione, e ciò a prescindere dalla occupazione materiale degli immobili da parte di terzi, abusivi o no, sicchè per il 2002 era stato disposto lo sgravio per le unità immobiliari di proprietà del Comune, per le quali era cessata la proroga di gestione in capo all’Aler.

La censura è infondata, dal momento che, come rilevato dal giudice di appello, la proroga della convenzione tra i due enti pubblici interessati era scaduta nel 2001, e quindi l’Aler non era più tenuta a rispondere della tassa per i suoi immobili occupati da terzi, abusivamente e no, anche perchè aveva fornito tutti gli elementi identificativi dei medesimi, gli unici obbligati al pagamento del tributo. Si tratta, come si nota, di accertamento di fatto,che non può essere messo in discussione in questa sede in mancanza di elementi che possano inficiarlo, col proporne una differente valutazione.

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della pregressa gestione delle unità immobiliari circa la tassa in argomento.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e,, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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