Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22284 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18618-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO ALMIENTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso FAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTEERNAZIONALE;

– intimata –

avverso il decreto N. R.G. 5609/2018 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto del 30 aprile 2019 il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso proposto da M.R., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, all’esito di un esame della condizione soggettiva e oggettiva del richiedente con riguardo alle condizioni di vita nel paese di origine e in quello di accoglienza, escludeva che un eventuale rimpatrio potesse determinare la privazione dell’esercizio di un nucleo di diritti umani costitutivo dello statuto di dignità personale;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.R., prospettando sette motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione di una norma giuridica – costituita dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, – sostanziale o processuale, per avere il Tribunale mutato illegittimamente il rito rispetto allo strumento processuale di cui all’art. 702-bis c.p.c. utilizzato dal ricorrente, disponendo l’applicazione del rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis;

3.2 il motivo è inammissibile;

esso assume infatti che la domanda di sola protezione umanitaria “come è quella in esame” sarebbe stata soggetta al rito ordinario;

l’assunto contrasta tuttavia con l’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine all’oggetto del giudizio, secondo cui (pag. 2), “per come attestato dal contenuto del ricorso e dalle conclusioni ivi rassegnate, risult(a) in contestazione l’esistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata della tutela umanitaria”;

la doglianza in esame, intendendo contrastare un simile assunto, doveva esser accompagnata con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a un’autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi;

la Corte di cassazione infatti, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purchè però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 2771/2017, Cass. 19410/2015);

in mancanza di una simile indicazione la critica risulta inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

4.1 il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la radicale carenza di motivazione o l’esistenza di una motivazione apparente rispetto alla valutazione di mancanza di credibilità del richiedente asilo, che sarebbe fondata su mere clausole di stile;

4.2 il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 poichè il giudizio di credibilità del migrante sarebbe stato compiuto non in applicazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ma apprezzando mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti con riferimento ad aspetti secondari o isolati;

4.3 il quarto motivo di ricorso assume la nullità del decreto impugnato per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in quanto il Tribunale si sarebbe sottratto al dovere di cooperazione istruttoria previsto da tali norme, “tacciando il ricorrente di mendacia, sic et simpliciter”, quando invece avrebbe dovuto ascoltarlo nuovamente, all’udienza fissata D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis onde consentirgli di chiarire i punti e i passaggi ritenuti oscuri o poco chiari;

4.4 i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili;

il Tribunale (alle pagg. 7 e 8) ha sì sostenuto che “l’intero racconto risulta poco credibile, vago e fumoso” (pag. 7), ma subito dopo ha aggiunto che “nel caso in esame… non sono stati rappresentati fattori soggettivi di vulnerabilità inerenti la mancanza, nel paese di origine, delle condizioni imprime che garantiscano un esistenza nella quale non risultino compromesse le possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento ed al raggiungimento degli standard di un’esistenza dignitosa”;

questa mancata rappresentazione impedirebbe di ritenere, in un’ottica comparativa fra condizioni di integrazione nel paese ospitante e condizioni di rientro, “che il rimpatrio possa determinare la privazione dell’esercizio di un nucleo di diritti umani costitutivo dello statuto di dignità personale” (pag. 8);

a fronte delle plurime ragioni offerte, distinte e autonome fra loro, il ricorrente non ha sollevato alcuna censura rispetto all’ultimo dei motivi illustrati, rendendo così inammissibili per difetto di interesse, le censure relative al primo argomento, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbero produrre l’annullamento della decisione (si vedano in questo senso Cass. 11222/2017, Cass. 18641/2017);

5.1 il quinto motivo di ricorso prospetta la nullità del decreto impugnato perchè il Tribunale, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 non avrebbe acquisito informazioni sulla caotica situazione esistente in Bangladesh in conseguenza della diffusa violazione dei diritti individuali, limitandosi a una piana ed illegittima applicazione del principio dispositivo; in questo modo il collegio di merito sarebbe giunto a compiere affermazioni fra loro inconciliabili, riconoscendo da un lato che le situazioni di vulnerabilità utili al riconoscimento della protezione umanitaria costituiscono un catalogo aperto ed escludendo però, dall’altro, il riconoscimento della protezione senza aver svolto alcuna indagine sulla situazione esistente in Bangladesh;

5.2 il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, e art. 19 TUA., D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, art. 10 Cost. e art. 3 C.E.D.U. e della L. n. 110 del 2017, in quanto la condizione oggettiva del paese di origine (caratterizzata da un basso livello di tutela dei diritti umani, una generale condizione di insicurezza e problematiche ambientali e sanitarie) e gli clementi interessanti la sfera propriamente personale del migrante avrebbero dovuto fondare la concessione della protezione umanitaria;

5.3 il settimo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 8 CEDU, in quanto il Tribunale non avrebbe compiuto una puntuale verifica della condizione oggettiva del paese di origine al fine di rintracciare la prova della privazione dei diritti umani nell’eventualità di un rimpatrio ed inoltre avrebbe omesso di considerare il fatto che il titolo di soggiorno semestrale non consentiva di ottenere occupazioni a tempo indeterminato;

5.4 i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati;

il Tribunale era chiamato a valutare, secondo il regime applicabile catione temporis, la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, all’esito di una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (v. Cass., Sez. U., 29459/2019, Cass. 4455/2018);

il che tuttavia presupponeva che il migrante allegasse e dimostrasse, oltre alle proprie condizioni di integrazione nel paese ospitante, le ragioni che l’avevano spinto ad allontanarsi dal paese di origine in termini utili a una simile comparazione, dato che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass. 27336/2018);

la mancata allegazione di simili circostanze rendeva quindi inutile l’acquisizione di informazioni sulle condizioni esistenti nel paese di origine, posto che il giudice non può introdurre d’ufficio i fatti costitutivi del diritto azionato;

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a eludo per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA