Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22284 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 05/09/2019), n.22284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15061-2016 proposto da:

ALITALIA S.P.A. LINEE AEREE ITALIANE IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO

BERTOLONI 1/E PAL. G, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9162/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/12/2015 R.G.N. 6743/2012.

Fatto

PREMESSO

che:

con sentenza n. 9162/2015, pubblicata il 23 dicembre 2015, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame di Alitalia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato, con decorrenza (OMISSIS), da C.S. e da Alitalia Team S.p.A. ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 3 c.c.n.l. per gli assistenti di volo;

– che la Corte ha, in primo luogo, ritenuto la competenza del giudice del lavoro, in quanto la lavoratrice si era limitata a proporre domande di accertamento; ha poi ritenuto che non fosse stato provato dalla società il rispetto della percentuale massima di assunzioni a termine per l’anno 2000 indicata dall’art. 3 contratto collettivo nella misura del 25% degli assistenti di volo a tempo indeterminato, stante la genericità e inammissibilità della circostanza dedotta al riguardo nella memoria difensiva di primo grado e la mancanza di documentazione che potesse comprovare quanto genericamente affermato;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con tre motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Rilevato che:

con il primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, artt. 36 e 13 e del R.D. n. 267 del 1942, artt. 52 e 24, per avere la Corte respinto l’eccezione di improcedibilità delle domande proposte per effetto dell’ammissione di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, non considerando che esse erano domande di accertamento meramente strumentali al riconoscimento di automatici diritti patrimoniali;

– che con i motivi successivi viene dedotta dalla società ricorrente: – con il secondo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè la violazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, per avere la Corte censurato la mancata produzione di documentazione a supporto del rispetto della c.d. clausola di contingentamento, con ciò violando, in caso di ritenuta esclusiva idoneità dimostrativa di tale strumento, il principio di libertà dei mezzi di prova, peraltro ammissibili, nel rito del lavoro, oltre i limiti ordinari previsti dal Codice civile; – con il terzo, la violazione dell’art. 244 c.p.c. per avere ritenuto generica la prova testimoniale articolata nella memoria difensiva di primo grado circa il rispetto della medesima clausola, nonostante che Alitalia avesse dedotto al riguardo circostanze fattuali precise e concrete.

Diritto

OSSERVATO

che:

il primo motivo è infondato e deve essere respinto, essendosi la Corte territoriale uniformata – sul rilievo della sola proposizione, da parte della lavoratrice, di domande di mero accertamento – al consolidato orientamento, per il quale “in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l’attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l’assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare” (Cass. n. 19271/2013, già cit. in sentenza; conformi, fra le altre: n. 13877/2004; n. 15066/2017);

– che risultano infondati anche il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente per la loro chiara connessione;

– che invero non è dato riscontrare, nella sentenza impugnata, alcuna affermazione nel senso che la dimostrazione dell’osservanza del limite percentuale (dei contratti a termine in rapporto ai contratti a tempo indeterminato) potesse essere conseguita dal datore di lavoro unicamente a mezzo di produzioni documentali, risultando vero il contrario, posto che la Corte del merito ha esaminato, oltre alla documentazione offerta da Alitalia, anche le allegazioni in fatto poste alla base della istanza di prova testimoniale, valutando tali allegazioni del tutto generiche e inammissibili e conseguentemente condivisibile e corretta l’ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie implicitamente contenuta in quella di chiusura dell’istruttoria (cfr. sentenza, p. 5);

– che, d’altra parte, secondo consolidato e risalente orientamento, l’apprezzamento del giudice di merito sulla genericità o meno dei capitoli di prova testimoniale, come pure sulla pertinenza e attitudine dimostrativa degli stessi, è da ritenersi incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 18222/2004, fra le molte conformi); nè appare incongruo il ragionamento seguito nella specie dalla Corte di appello, la quale ha rigettato la richiesta di ammissione della prova testimoniale per non avere Alitalia “indicato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato” e il numero “di quelli a tempo determinato” (cfr. ancora p. 5), e cioè precise circostanze di fatto corrispondenti al contenuto della clausola e funzionali alla dimostrazione della sua intervenuta osservanza, senza che dal capitolo 4, come dagli altri riportati nel presente ricorso per cassazione, emergano elementi di segno contrario;

ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– che di esse va disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore dell’avv. Claudio Rizzo, come da sua dichiarazione e richiesta.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 1 5 % e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore dell’avv. Claudio Rizzo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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