Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22283 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6843/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

TECNOCOSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9 presso lo studio

dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 430/2005 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 09/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 430/1/05, depositata il 9 gennaio 2006, con la quale, rigettato l’appello della medesima, non veniva riconosciuta il preteso diniego dell’agevolazione relativa all’acquisto di alcuni immobili destinati a nuova attività produttiva nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno per gli anni 1999- 2002 nei confronti della società Tecnocostruzioni srl., che aveva impugnato l’avviso di recupero del credito d’imposta. In particolare il giudice di appello affermava che gli immobili acquistati erano strumentali all’attività d’impresa, che perciò doveva considerarsi come nuova, anche perchè erano stati ceduti dalla società costruttrice direttamente alla contribuente, nulla rilevando il fatto che per alcuni anni essa li avesse detenuti in comodato precario. La Tecnocostruzioni resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR non considerava che la ricorrente aveva dedotto un utilizzo meramente virtuale degli immobili prima dell’acquisto, mentre essa riteneva invece che il medesimo sarebbe stato effettivo nel periodo contrattuale, ma non idoneo ad escludere il beneficio, posto che il comodato non aveva comportato l’acquisizione dei beni al patrimonio della società, determinatasi solo con l’effettiva cessione.

Si tratta all’evidenza di censura inammissibile, perchè generica, atteso che non è stato specificato dove, come e quando tale argomentazione sarebbe stata enunciata; nè la ricorrente ha riportato i passi salienti del ricorso introduttivo oggetto di censura per la verifica, sicchè la doglianza pecca di non autosufficienza.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, giacchè il giudice di appello non considerava che l’agevolazione in questione, costituita dal credito d’imposta, è riconosciuta soltanto nell’ipotesi di acquisizione di immobile per nuova attività produttiva nelle zone svantaggrate, e non anche quando si tratti di prosecuzione di essa, senza che importi il titolo con cui gli immobili siano stati detenuti o posseduti.

La censura è infondata, atteso che il beneficio del credito d’imposta per nuovi investimenti, previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, è riferito specificamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree individuate come svantaggiate dalla Commissione delle Comunità Europee. Perchè sussista il requisito della strumentalità indicato non è sufficiente che all’unità operante nell’area considerata svantaggiata risultino contabilmente imputati i costi ed i ricavi dei beni acquisiti, ma è, invece, indispensabile la prova che quei dati si inseriscano nella contabilità di una struttura produttiva effettivamente operante nel territorio, per realizzare nella zona svantaggiata non solo quei costi e quei ricavi, ma l’oggetto stesso della propria attività di impresa, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 3310 del 11/02/2009). D’altronde non può ritenersi che con la precedente detenzione a titolo di comodato precario la Tecnocostruzioni avesse in effetti operato un investimento, che invece si era realizzato soltanto allorquando aveva acquistato le due unità immobiliari direttamente dall’impresa costruttrice nel 2001.

4. Ne deriva perciò che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto della pregressa detenzione delle unità immobiliari.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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