Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22283 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. I, 04/08/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 04/08/2021), n.22283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13722/2019 proposto da:

T.M.J., elettivamente domiciliato in Roma Via

Prassitele 8 presso lo studio dell’avvocato Passaretti Gianfranco

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta 16/04/2021 dal cons. SOLAINI

LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da T.M.J. cittadino del Ghana, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal Ghana, in quanto pur vendendo la carne, non riusciva a ripagare il prezzo dell’animale che macellava, ragione per cui s’indebitava e lavorava per tre mesi senza guadagno e i poliziotti lo cercavano, dietro denuncia sporta dal grossista. Egli ha dichiarato di essere fuggito dal Ghana per il timore di essere arrestato.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che la vicenda narrata fosse scarsamente attendibile. Il tribunale ha reputato, pertanto, insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta, l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza e non ha ravvisato neppure la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (1) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 14, commi 1 e 7, in relazione all’obbligo di videoregistrazione e all’indicazione delle motivazioni che non la consentono; (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 13 e 27, nonché dell’art. 16 della dir. UE del 2013 n. 32, riferita all’obbligo di cooperazione istruttoria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto gli eventuali vizi del provvedimento amministrativo che non ha esplicitato le ragioni della mancata videoregistrazione del colloquio del richiedente, non rilevano in sede giudiziale dove il giudice deve provvedere sulla spettanza del diritto alla protezione internazionale, indipendentemente dalle illegittimità del decreto della Commissione.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi del giudizio d’inattendibilità del ricorrente (v. p. 6 del decreto impugnato), sulla cui base il tribunale non era tenuto ad alcun approfondimento istruttorio.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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