Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22282 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6676/2007 proposto da:

JCB SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 1 presso lo studio

dell’avvocato PECORA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CICOGNA SALVATORE, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO TECNICO FINANZA MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13 3/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 19/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PECORA FRANCESCO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società JCB propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 133/34/05, depositata il 19 gennaio 2006, con la quale, rigettato l’appello di essa avverso quella della commissione tributaria provinciale, veniva riconosciuto il diritto al rimborso della imposta di consumo sugli oli lubrificanti e del contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale per il periodo dal 30.11.2001 al 30.12.2003, mentre invece veniva e-scluso per quello precedente dal 1996. In particolare il giudice di appello affermava che ormai per questo si era verificata la decadenza per il decorso del termine biennale, senza che potesse a-vere alcuna rilevanza la pronuncia della Corte di Giustizia CEE 25.9.03 in causa C-437/01, che aveva dichiarato il tributo in argomento non conforme al diritto comunitario. L’agenzia delle dogane resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’imposta di consumo e il contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale erano stati dichiarati non conformi al diritto comunitario dalla Corte di Giustizia con pronuncia del 25.9.2003, data quindi dalla quale semmai il termine previsto inizialmente doveva farsi decorrere ai fini del rimborso, e non piuttosto dal pagamento, atteso che solo da quella data la contribuente era stata posta nella condizione di potere conoscere ed esercitare il diritto in questione.

Il motivo è fondato. Invero il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. “overruling”), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera – laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinarnentale – come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale “ora per allora”, nel senso di rendere irrituale l’atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all’orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all’interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicchè essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la “lex temporis acti”, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell’atto compiuto in correlazione temporale con l’affermarsi dell’esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'”overruling” si connoti del carattere dell’imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante “ex post” non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che – in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito – deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'”overruling” nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'”overruling” (Cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011). Alla luce quindi di tale mutamento d’interpretazione della disciplina “de qua”, deve ritenersi che la ricorrente non era incorsa in alcuna decadenza nel richiedere il rimborso di quanto già pagato, posto che il relativo termine decorreva dalla pronuncia della Corte di giustizia CEE del 25.9.2003 di cui sopra. Su tale punto dunque la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizi di motivazione, giacchè il giudice di appello non delibava la questione attinente alla irrazionalità del termine biennale previsto per il rimborso, dal momento che la norma andava inquadrata nell’ambito di tutto il sistema dei termini e della decadenza, per i quali quello più breve è di anni tre, e ciò in base alla armonizzazione del settore per le varie imposte dirette ed indirette.

La censura rimane assorbita dal motivo testè esaminato.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, sicchè il ricorso introduttivo va accolto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa la differente interpretazione della disciplina inerente alla materia in argomento intervenuta nel frattempo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, accoglie quello introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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