Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22282 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18793/2012 R.G. proposto da:

Ministero della Giustizia, (C.F. (OMISSIS)), in persona del ministro

pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’avvocatura generale

dello Stato, elettivamente domiciliato presso il suo ufficio in

Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (C.F.), in persona del curatore pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Azzarita e

Roberto Santucci, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Marianna Dionigi 17;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Padova, depositato il 28 giugno

2012, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4722/2011.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Padova, con decreto depositato il 28 giugno 2012, respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., proposta dal Ministero della Giustizia, in relazione alla domanda di insinuazione al passivo per penali e ulteriori addebiti nascenti da un appalto di servizi aggiudicato alla società poi fallita e risoltosi per inadempimento di quest’ultima.

Ritenne il giudice di merito che, pure ammettendo l’esistenza di ragioni creditorie vantate dall’Amministrazione, non risultava dimostrata quale fosse la misura esatta della cauzione già sicuramente incamerata a seguito dell’inadempimento della società appaltatrice, dovendosi in conseguenza respingere integralmente la domanda di partecipazione al concorso.

Avverso la detta sentenza del tribunale, il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Ministero della Giustizia deduce violazione della L. Fall., art. 56, avendo il giudice di merito erroneamente omesso di valutare i reciproci crediti e debiti vantati dalle parti del contratto di appalto di servizi, in precedenza risolto per inadempimento della società appaltatrice.

Con il secondo motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di merito ha contraddittoriamente affermato che pure a fronte della prova delle somme incassate a titolo di cauzione, risultava incerto quale fosse stato l’importo esattamente incamerato dalla stazione appaltante.

2. Il primo motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

E invero il Tribunale di Padova non ha fatto alcuna applicazione della disciplina contenuta nella L. Fall., art. 56, sulla compensazione dei reciproci debiti e crediti sorti in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento di una delle parti, ma ha semplicemente ritenuto non dimostrato l’esatto ammontare delle somme incassate dal ministero opponente a titolo di cauzione, a seguito dell’escussione del terzo fideiussore del debitore principale.

3. Il secondo motivo è fondato.

E’ incontroverso che a garanzia dell’esecuzione dell’appalto di servizi affidato alla società poi fallita, l’Amministrazione ottenne il rilascio di una polizza fideiussoria pari all’importo fissato nel disciplinare di gara; è altresì documentato in atti che, a seguito del parziale svincolo della cauzione nel corso del rapporto negoziale di durata biennale, il Ministero della Giustizia, dopo avere intimato la risoluzione del contratto avvalendosi di apposita clausola risolutiva espressa, incamerò direttamente dal terzo fideiussore dell’appaltatore una somma, comunque inferiore al credito vantato in thesi da esso opponente.

Dunque, ha errato il giudice di merito nell’affermare di non potere neppure esaminare la pretesa dell’opponente di partecipare al concorso, stante la perdurante incertezza su quali fossero le somme effettivamente incassate a titolo di cauzione dalla stazione appaltante.

E’ infatti all’evidenza onere della parte – nella vicenda all’esame la curatela fallimentare – che eccepisce la parziale estinzione dell’obbligazione a seguito dell’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), dimostrare quale sia l’importo (diverso e in ipotesi superiore rispetto a quanto ammesso dal creditore) effettivamente incassato dall’avente diritto, dovendo il giudice ridurre il quantum ammesso al concorso soltanto nei limiti di quanto risulta in giudizio versato al creditore, anche per sua mera ammissione.

4. In accoglimento del secondo motivo del ricorso, allora, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, per un nuovo esame e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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