Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22282 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18216-2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANUILISIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto del 14 maggio 2019 il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da O.O., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso O.O. prospettando quattro motivi di doglianza;

l’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14 e delle norme in materia di status di rifugiato e protezione sussidiaria, poichè il riconoscimento delle diverse forme di protezione richieste sarebbe stato escluso senza tener nel debito conto la vicenda persecutoria dettagliatamente narrata in sede di audizione e l’attuale peggioramento del quadro socio-politico del paese di origine;

3.2 il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè il permesso di soggiorno per motivi umanitari sarebbe stato negato senza che fosse adeguatamente apprezzata la condizione di peculiare vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente asilo; in questo modo si sarebbe omesso di dare conveniente rilievo alla sua giovane età, all’assenza di legami sociali attuali e alle molteplici criticità del paese di origine in termini di violenza, insicurezza sociale e violazione dei diritti umani;

3.3 il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis, in quanto il Tribunale avrebbe svolto il proprio compito di cooperazione istruttoria in maniera superficiale e inadeguata, tralasciando il dovuto approfondimento della specifica vicenda personale del ricorrente nonchè dell’attuale situazione socio-politica del paese di origine e di quelli di transito, come descritta nelle COI più autorevoli;

3.4 il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti, costituiti dagli ulteriori motivi di vulnerabilità oggettiva e soggettiva forniti dal richiedente asilo (giovane età, violenze subite, assenza di legami sociali con il paese di origine, clima di diffusa insicurezza nella regione di provenienza, integrazione socio-culturale sul territorio italiano);

4. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili, in ragione della loro totale genericità;

essi infatti si sostanziano in una serie di deduzioni astratte e di principio, che non si confrontano in alcun modo con lo specifico contenuto della motivazione offerta all’interno del provvedimento impugnato;

una simile, totale, genericità compromette l’ammissibilità del ricorso;

il ricorso per cassazione infatti deve necessariamente contenere motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007);

la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ ufficio (v. Cass. 20910/2017);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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