Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22282 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 05/09/2019), n.22282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di competenza iscritto al n. 1626/2018 R.G. sollevato

dal tribunale Napoli Nord con ordinanza del 29.6.018, emessa nel

giudizio n. 8005/016, pendente tra:

C.A.;

e

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale

rappresentante p.t.;

PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto p.t.;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

11.7.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale de Renzis Luisa, che ha chiesto di

dichiarare la competenza del Giudice di pace di Marano di Napoli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, relativo al veicolo tg. DG 04864, preavviso emesso a seguito del mancato pagamento di Euro 1032,00 a titolo di sanzioni per violazione del codice della strada, lamentando di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento e della susseguente cartella di pagamento.

Ha eccepito la prescrizione della sanzione, irrogata per violazioni commesse nel 2005.

Il Giudice di pace ha dichiarato la competenza per materia del tribunale, “versandosi nell’ambito dell’esecuzione forzata”.

La causa è stata riassunta dinanzi al tribunale di Napoli Nord, che ha sollevato conflitto ex art. 45 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di preavviso relativo a violazioni del codice della strada, la relativa opposizione è devoluta al giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n.. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, per ragioni di materia e di valore, considerato l’importo della sanzione pecuniaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto della comunicazione del provvedimento che ha sollevato il conflitto alle parti del giudizio di merito.

2. Il Tribunale di Napoli Nord ha sollevato conflitto di competenza ex art. 45 nel giudizio di opposizione al preavviso di fermo relativo a sanzioni irrogate per violazione del codice della strada.

Deve dichiararsi la competenza per materia del Giudice di pace di Marano di Napoli.

Occorre premettere che, componendo un confitto insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici e superando il precedente orientamento espresso, in particolare, da Cass. s.u. 20931/2011 (ma condiviso anche da pronunce successive: Cass. s.u. 10147/2012; Cass. 1068/2012; Cass. 24729/2013), le Sezioni unite hanno recentemente precisato che, non solo alla luce della collocazione sistematica della disciplina del fermo nel D.P.R. n. 602 del 1973, capo III del titolo II, e non nel capo II (che disciplina l’esecuzione forzata), ma soprattutto in ragione della facoltatività dell’adozione della misura e della mancata previsione della sua conversione in pignoramento, nonchè per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 193 del 2001 (che prevedendo che all’iscrizione sui mobili registrati può procedersi solo dopo l’inutile decorso del termine fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, dalla notifica della cartella, ha svincolato il fermo dall’infruttosità dell’esecuzione), detto provvedimento è estraneo all’ambito dell’espropriazione forzata ed è atto interno ad una procedura alternativa di natura puramente afflittiva, diretta a sollecitare il pagamento.

Di conseguenza, la relativa impugnazione, sostanziando l’esercizio di un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. s.u. 15354/2015). 2.1. Nel caso concreto, l’opposizione è stata proposta nel 2013 e dunque nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, il cui art. 6, comma 3, prevede che l’opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia si propone davanti al giudice di pace tranne che per le materie indicate nel comma 4, o, ai sensi del comma 5, per le sanzioni pecuniarie superiori nel massimo ad Euro 15.493,00, per le sanzioni di natura diversa da quella pecuniaria o per le violazioni punite con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, se però è stata applicata una sanzione superiore ad Euro 15.493,00.

L’art. 7 prevede invece che le opposizioni al verbale di accertamento relativo a violazione del codice della strada è di competenza del giudice di pace.

Dal coordinamento delle due disposizioni consegue che il Giudice di Pace è competente per materia con l’indicato limite di valore, ai sensi del D.Lgs. n.. 150 del 2011, art. 6, per le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni relative a sanzioni amministrative previste dal codice della strada, e che il medesimo giudice è competente per materia nei casi ricadenti nella previsione del successivo art. 7 (opposizione a verbale di accertamento), applicandosi gli stessi criteri all’impugnativa del preavviso di fermo (Cass. s.u. 10261/2018; Cass. 32243/2018; Cass. 24092/2018).

Poichè – quindi – C.A. aveva proposto opposizione al preavviso di fermo in relazione a violazioni del codice della strada per le quali era stata applicata una sanzione di Euro 1032,00, la causa rientrava comunque nella competenza del Giudice di pace di Mugnano di Napoli.

Nulla sulle spese, non avendo le parti processuali svolto difese.

P.Q.M.

dichiara la competenza per materia del Giudice di pace di Marano di Napoli, dinanzi al quale rimette le parti, con concessione del termine di legge per la riassunzione della causa.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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