Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22282 del 04/08/2021
Cassazione civile sez. I, 04/08/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 04/08/2021), n.22282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12775/2019 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in Veglie, alla via L.
Nievo n. 23, presso lo studio dell’avv. P. Bacca e M. Tamburini, che
lo rappresentano e difendono per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 18/03/2019;
udita la relazione della causa svolta 16/04/2021 dal cons. SOLAINI
LUCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso proposto da K.A. cittadino ivoriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di avere lasciato la Costa D’Avorio il 20.01.12 e di essere arrivato in Italia il 27.10.16 perché dopo lo scoppio della guerra civile e l’uccisione del padre e dello zio, insieme alla madre e ai fratelli scappò in un villaggio vicino al suo per poi fuggire in Burkina Faso. Ha dichiarato, poi, che in caso di rientro nel suo paese teme di essere ucciso.
A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che la vicenda narrata fosse scarsamente attendibile (p. 7 del decreto), pertanto, il tribunale ha reputato insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale richiesta, l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza e non ha ravvisato neppure la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (1) sotto un primo profilo, per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nel mancato esame dell’eccezione sollevata in primo grado di violazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 14 e di quella riferita alla mancata traduzione dell’intero testo del provvedimento impugnato; (2) sotto un secondo profilo, per mancata assunzione dei mezzi di prova e per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. c), in combinato disposto con l’art. 24 Cost., comma 2, per la mancata audizione del ricorrente; (3) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7 e difetto di motivazione, per mancato accoglimento delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente in primo grado e per mancato esame del periodo che il ricorrente ha trascorso in Libia quale paese di transito. In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile, in quanto la procura alle liti non è specifica per il giudizio di cassazione ed è sprovvista dell’indicazione del provvedimento impugnato e fa riferimento ad attività proprie di altri gradi di giudizio, quindi è carente del requisito della specialità, ex art. 365 c.p.c. (v. Cass. n. 15211/20).
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021