Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22282 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria C. – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28834-2011 proposto da:

COMUNE DI AVOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. B. VICO 22, presso l’avvocato GIORGIO

VECCHIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SIGNORELLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PARROCCHIA S. SEBASTIANO – CHIESA MADRE DI AVOLA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE NASTASI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1047/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato SIGNORELLO che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato NASTASI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMISSIS) la Parrocchia S. Sebastiano-Chiesa Madre con sede in (OMISSIS), quale proprietaria per successione ereditaria di due contigui appezzamenti di terreno estesi complessivamente mq. 5744, oltre che di due annessi fabbricati ed ancora di altra costruzione a destinazione alberghiera realizzata nel (OMISSIS), per la quale era stata ottenuta la concessione in sanatoria, adiva la Corte di Appello di Catania chiedendo che fosse determinata l’indennità per l’occupazione legittima del suo terreno, che il Sindaco del Comune di Ebola aveva autorizzato con provvedimento n. (OMISSIS) per un quinquennio poi prorogato di due anni e che si era protratta dal (OMISSIS), data dell’immissione in possesso, al (OMISSIS). Esponeva che l’occupazione temporanea accedeva alla procedura espropriativa volta alla realizzazione delle opere anche viarie, di pubblica utilità di cui al progetto approvato con delibera consiliare n. (OMISSIS), che il previsto tracciato stradale era stato ultimato nel corso dell’occupazione temporanea senza che alla scadenza di essa e nonostante l’irreversibile immutazione dei luoghi, fosse stato emanato il decreto di esproprio, adottato solo successivamente con provvedimento n. (OMISSIS). Aggiungeva che con ricorso del 12.6.2000 al TAR Sicilia – Sez. Catania, il suo dante causa aveva chiesto la condanna del Comune di Avola al risarcimento del danno per accessione invertita e al pagamento della indennità di occupazione legittima relativa al medesimo periodo (OMISSIS).

Il convenuto Comune di Ebola contrastava la domanda della Parrocchia S. Sebastiano-Chiesa Madre, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto azionato e in subordine l’infondatezza della pretesa. Il 28.7.2008 il processo veniva sospeso sino alla definizione della controversia ancora pendente tra le parti, introdotta il 12.6.2000 dinnanzi al TAR Sicilia – Sez. Catania ed avente ad oggetto anche la medesima domanda indennitaria, rispetto alla quale veniva definitivamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Successivamente, riassunto il presente processo dalla Parrocchia S. Sebastiano di (OMISSIS), la Corte di appello di Catania, con sentenza dell’11-19.07.2011, determinava l’indennità di occupazione legittima per il periodo decorso dal (OMISSIS) col criterio degli interessi legali calcolati sulla somma di Euro 962.580,21, pari all’indennità di espropriazione rapportata al valore venale del compendio occupato, per ogni anno di occupazione ed in un dodicesimo dell’indennità annua per ogni mese o frazione di mese; ordinando al Comune convenuto di depositare presso la Cassa depositi e prestiti il suddetto importo, con gli interessi legali come specificato in motivazione.

La Corte territoriale osservava e riteneva anche che andasse preliminarmente rigettata l’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal Comune di Avola. Il diritto all’indennità di occupazione legittima si prescriveva nell’ordinario termine decennale decorrente dal giorno in cui l’avente diritto ne poteva pretendere la corresponsione ovvero alla scadenza del primo anno di occupazione. Nella specie, per come era documentato e non contestato, l’occupazione legittima aveva avuto inizio il (OMISSIS) (data dell’immissione in possesso) onde il primo anno di occupazione era venuto a scadenza il (OMISSIS). Il termine di prescrizione risultava validamente interrotto dal ricorso presentato dal (lame causa della Parrocchia attrice innanzi al TAR Sicilia Sezione Catania, notificato il 12.2.2000, con il quale era stata chiesta la condanna del Comune di Avola, oltre al risarcimento dei danni, al pagamento dell’indennità di occupazione legittima relativa al periodo (OMISSIS) oltre interessi legali (domanda rispetto alla quale il TAR aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario con statuizione ormai assistita dal giudicato). La decorrenza del termine di prescrizione era stata validamente interrotta dalla domanda giudiziale rivolta a Giudice privo di giurisdizione.

Avverso questa sentenza notificata il 12.09.2011 il Comune di Avola ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato l’11.11.2012 alla (OMISSIS) che il 17-21.12.2011 ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Comune di Avola denunzia:

1. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2043 e della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 30, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 3)” in relazione al rigetto della sua eccezione di prescrizione dell’azionato credito indennitario.

2. “Omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso, rappresentato dal verificarsi o meno dell’atto interruttivo della prescrizione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

I primi due motivi del ricorso, suscettibili di esame congiunto, non hanno pregio.

Irreprensibilmente, infatti, la Corte distrettuale ha reputato la domanda indennitaria tempestivamente introdotta il 17.11.2004 dinanzi al giudice ordinario, sia perchè in aderenza al dato normativo ed all’orientamento giurisprudenziale di legittimità ha affermato che la prescrizione è interrotta con effetto sospensivo anche da domande rivolte a giudice privo di giurisdizione (Cass. 16032 del 2002; n. 2781 del 1987; n. 2182 del 1975), ma inoltre perchè, quand’anche all’introduzione del precedente giudizio dinanzi al TAR Sicilia, intervenuta il 12.6.2000, si fosse attribuito effetto interruttivo solo istantaneo, prescindendo dalla traslati iudicii, comunque la successiva proposizione di questo processo avvenuta nel (OMISSIS) non sarebbe stata tardiva rispetto al considerato termine decennale di prescrizione decorrente dal (OMISSIS), definitivamente interrotto pure da tale ulteriore iniziativa giudiziaria.

3. “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Il motivo è stato oggetto di rinuncia in sede di discussione orale per cui è inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse, come comunque sarebbe stato alla luce dell’intervenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale della rubricata norma, resa con sentenza n. 338 del 2011.

4. – Violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 72, nonchè insufficiente motivazione in ordine alla determinazione della misura della indennità di occupazione, ai sensi rispettivamente dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5”.

Assume che, poichè nella specie il saggio degli interessi legali era stato incrementato dal 5% al 10% nel periodo di occupazione legittima. i giudici di merito avrebbero dovuto motivare sulla congruità del suo recepimento per la quantificazione dell’indennità ossia spiegare perchè in quegli anni il mancato reddito da occupazione temporanea dovesse presumersi raddoppiato.

Il motivo non merita favorevole sorte, giacchè il giudice non deve motivare allorchè recepisce il parametro sussidiario degli interessi legali per la determinazione dell’indennità di occupazione legittima; laddove la congrua motivazione è obbligatoria ove se ne discosti. L’indennità di occupazione in questione, infatti, deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale di quella dovuta per l’espropriazione dell’area occupata e, pertanto, ben può corrispondere al saggio corrente degli interessi legali: la scelta di tale saggio non ha, peraltro, carattere obbligato, restando devoluta al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, ove ritenga di farvi ricorso in assenza di elementi comprovanti un pregiudizio maggiore, nemmeno è tenuto a motivare la propria decisione, trattandosi di criterio fondato sulle caratteristiche oggettive dell’immobile ed idoneo a fungere, in via presuntiva, da parametro pienamente reintegrativo del pregiudizio subito dal proprietario (cfr da ultimo, Cass. n. 5916 del 2016. In terna cfr anche n. 22395 del 2008; n. 2100 del 2011).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente Comune di (OMISSIS) al pagamento in favore della controricorrente Parrocchia S. Sebastiano – Chiesa Madre, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Avola al pagamento, in favore della Parrocchia S. Sebastiano – Chiesa Madre, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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