Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22281 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4509/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SIPEC SOCIETA’ INDUSTRIALE PEDONE CERIGNOLA SRL;

– intimato –

sul ricorso 7341/2007 proposto da:

S.I.PE.C. SOCIETA’ INDUSTRIALE PEDONE CERIGNOLA SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE REGINA MARGHERITA 262 presso lo studio dell’avvocato NARDI

MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incid. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 153/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 13/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito o rigettato del 1^ motivo del ricorso

incidentale, inammissibile del 3^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia n. 153/27/05, depositata il 13 dicembre 2005, con la quale, accolto l’appello della società S.I.P.E.C. – Società Industriale Pedone Cerignola srl., non veniva riconosciuta la pretesa circa la maggiore imposta dovuta per Invim nei confronti della contribuente in ordine alla vendita di un fabbricato adibito a deposito. In particolare il giudice di appello affermava che la rendita attribuita all’immobile era stata richiesta dagli acquirenti, che non erano legittimati; la relativa richiesta non era necessaria, trattandosi di atto soggetto ad Iva; inoltre non poteva essere operante nei riguardi della venditrice, cui mai era stata notificata.

La S.I.P.E.C., resiste con controricorso, proponendo a sua volta quello incidentale con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi trattandosi di impugnazione avverso la stessa sentenza.

Ricorso principale.

3. Col motivo addotto a sostegno del ricorso, che si articola in più argomentazioni, la ricorrente deduce violazione di norme di legge e vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che la questione relativa alla legittimità del procedimento di classamento e conferimento di rendita non era stata mai proposta dalla contribuente, sicchè la relativa pronuncia è viziata da estrapetizione. Inoltre l’altra inerente al difetto di indicazione di tali elementi nella motivazione dell’atto impositivo costituisce censura mai addotta dalla Sipec con il ricorso introduttivo, sicchè anche la pronuncia sul punto rappresenta statuizione non domandata.

Quanto al merito, l’agenzia non aveva applicato il tasso di redditività del 4,5% sulla rendita per la determinazione del valore come elevato, bensì quello del 2%, contrariamente all’assunto del giudice di appello.

A parte la fondatezza delle doglianze addotte come sopra, appare tuttavia all’evidenza preliminare osservare che il ricorso ìntroduttivo era inammissibile, per carenza di legittimazione passiva dell’agenzia delle entrate, dal momento che l’impugnazione della rendita andava proposta solo nei confronti dell’UTE, posto che la facoltà, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, d’impugnare l’atto di attribuzione della rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente all’avviso di liquidazione della maggiore imposta che in funzione di esso veda definita la sua base imponibile, è condizionata alla proposizione dell’impugnativa non solo fronti dell’Ufficio che ha emanato l’avviso di liquidazione, rispetto al quale l’atto di classamento si configura come atto presupposto, ma anche nei confronti dell’UTE o dell’Agenzia del territorio, che tale atto hanno emesso, come nella specie. Infatti il carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali, implica che legittimati a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto siano unicamente gli organi che l’hanno adottato. Questi ultimi, peraltro, non assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio d’impugnazione dell’avviso di liquidazione, la cui autonomia rispetto all’impugnazione dell’atto di classamento comporta che alla carente instaurazione del contraddittorio non può rimediarsi attraverso l’ordine di integrazione ai sensi dell’art. 102 c.p.c.. Invero tra le due cause sussiste soltanto un vincolo di pregiudizialità logica, che potrebbe dar luogo al “simultaneus processus” solo in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 6386 del 22/03/2006, n. 1606 del 26/01/2006).

Ricorso incidentale.

4. Col primo motivo la ricorrente per incidente denunzia vizi di motivazione, poichè il giudice di appello non indicava le ragioni, in virtù delle quali aveva determinato il valore del cespite, corrispondente a quello dichiarato, e per di più applicando il tasso di fruttuosità sulla rendita catastale del 2,50%, anche perchè l’imposta applicata era stata l’Iva, e quindi l’Invim non era dovuta.

La censura non ha pregio, atteso che l’immobile compravenduto era munito di rendita allorquando veniva emesso l’avviso di liquidazione, e quella era stata richiesta dopo la cessione del cespite, e quindi con valutazione automatica, sicchè l’ufficio non poteva che procedere giusta i coefficienti applicati in basse alla valutazione di mercato.

5. Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di legge e vizio di motivazione, giacchè l’Ute aveva errato nel classamento dell’immobile, adibito a deposito, e nella conseguente attribuzione della rendita, sicchè il valore ai fini Invim non poteva essere elevato rispetto al dichiarato, anche perchè il tasso di fruttuosità non poteva essere maggiore del 2%.

La doglianza, che peraltro rimane assorbita da quanto enunciato rispetto ai motivi come sopra esaminati, comunque non può essere condivisa, atteso che si tratta di valutazione proposta dalla contribuente in alternativa a quella scaturita dall’applicazione dei previsti coefficienti sulla rendita di già attribuita.

6. Ne deriva perciò che il ricorso principale va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Puglia, altra sezione, posto che occorre stabilire la misura dell’imposta dovuta, mentre quello incidentale va rigettato.

7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.

PQM

LA CORTE Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale; rigetta l’altro incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al primo, e rinvia, anche per le spese dell’intero giudizio, alla CTR della Puglia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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