Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22281 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22281

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10964/2012 R.G. proposto da:

Zaffiro Società Cooperativa Sociale ONLUS, in liquidazione coatta

amministrativa (C.F. (OMISSIS)), in persona del commissario

liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo

Penna, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Emanuela

Dell’Ospedale in Roma, via Tuscolana 16;

– ricorrente –

contro

A.MI.G. Associazione Minorati Gravi ONLUS, in liquidazione generale

(C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Maurantonio e Alessandra

Flauti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima

in Roma, via Giuseppe Avezzana 31;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Firenze, depositato il 23

febbraio 2012, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13364/2011;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 23 febbraio 2012, accolse parzialmente l’opposizione allo stato passivo della A.MI.G. Associazione Minorati Gravi ONLUS, in liquidazione generale (di seguito anche Amig), proposta da Zaffiro Società Cooperativa Sociale ONLUS, in liquidazione coatta amministrativa (di seguito breviter Zaffiro), ammettendola al concorso per taluni crediti, previa parziale compensazione con il credito vantato dall’associazione, in via chirografaria.

Ritenne il giudice di merito che la dichiarazione scritta resa dal liquidatore della Amig, contenesse la prova oltre che del credito dell’opponente anche del credito da rivalsa, vantato dall’associazione in liquidazione per i canoni di locazione di un immobile, già condotto in locazione da quest’ultima ma detenuto in fatto dalla Zaffiro; nè poteva ritenersi che l’associazione avesse rinunciato al detto credito con la sottoscrizione di una transazione con la cooperativa opponente, trattandosi di rapporto non ricompreso nell’oggetto del detto negozio.

Soggiunse il tribunale che non poteva essere riconosciuto l’invocato privilegio generale ex art. 2751 bis c.c., n. 5), non essendo stata raggiunta la prova nè della effettività del lavoro dei soci cooperatori e neppure della sua prevalenza rispetto a quello dei non soci.

Avverso la detta sentenza del tribunale, Zaffiro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; Amig ha depositato controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Zaffiro deduce violazione degli artt. 1362,1363,1364 e 1967 c.c., poichè il tribunale ha erroneamente interpretato la scrittura transattiva sottoscritta dalle parti, ritenendo che il credito vantato dall’associazione per i canoni di locazione dovuti non fosse stato oggetto di integrale rinuncia.

Con il secondo motivo assume violazione degli artt. 2697 e 2734 c.c., nonchè vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale contraddittoriamente affermato che la prova del credito vantato dall’associazione poteva trarsi dalle dichiarazioni confessorie rese dal suo liquidatore.

Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 5), della L. n. 381 del 1991, art. 1, comma 1, lett. b), e art. 4, comma 2, poichè il giudice di merito ha negato la natura privilegiata del credito ammesso al concorso, nonostante la ricorrente fosse una cooperativa iscritta nel registro delle cooperative a mutualità prevalente, nella sezione riservata a quelle di produzione e lavoro.

2. Come eccepito dal fallimento controricorrente, il ricorso avanzato da Zaffiro è inammissibile per tardività, essendo stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato.

E invero, va premesso che l’art. 16 disp. att. c.c., stabilisce che per le associazioni riconosciute che siano state poste in liquidazione generale – è la vicenda che ci occupa -, in tema di formazione dello stato passivo trova applicazione la L. Fall., art. 209, dettato per gli enti posti in liquidazione coatta amministrativa, che a sua volta rinvia senz’altro alla L. Fall., art. 99, norma generale sull’opposizione allo stato passivo fallimentare.

Orbene, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 12, nel testo vigente, come novellato prima dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e poi dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, qui pacificamente applicabile, il decreto che decide sull’opposizione allo stato passivo “è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione”.

Va soggiunto che l’art. 136 c.p.c., comma 2, nel testo ratione temporis applicabile – vale a dire quello novellato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la cui efficacia venne differita dopo il decorso di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge (1 gennaio 2012) -, stabiliva la regola generale a tenore della quale tutte le comunicazioni a cura del cancelliere andavano eseguite tramite il cd. “biglietto di cancelleria” (per il cui contenuto rilevava l’art. 45 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima della novella introdotta dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16,comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), trasmesso “a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Dunque, alla data in cui risulta depositato il decreto che ci occupa (23 febbraio 2012), era onere del cancelliere, in forza del richiamato art. 136 c.p.c., comma 2, comunicare alle parti del processo tramite posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria avente il contenuto minimo prescritto dall’allora vigente secondo comma dell’art. 45 disp. att. c.p.c., (indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione, dell’istruttore, del numero del ruolo generale e di quello dell’istruttore e del nome delle parti); così dovendosi ritenere esattamente assolto l’obbligo della “comunicazione”, prescritto dal ridetto L. Fall., art. 99, senza necessità – ai fini del decorso del termine breve per impugnare – di allegare al biglietto anche il “testo integrale del provvedimento comunicato”, come invece espressamente prescritto soltanto a partire dal 20 ottobre 2012, per effetto dell’entrata in vigore del ridetto D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 3.

Nella vicenda all’esame risulta agli atti che il biglietto di cancelleria relativo alla comunicazione del decreto qui impugnato – nel suo contenuto essenziale imposto dalla legge processuale allora vigente -, venne trasmesso dal cancelliere del Tribunale di Firenze tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di PEC dell’allora difensore della Zaffiro già in data 23 febbraio 2012; dunque il ricorso per cassazione notificato dall’opponente a mezzo ufficiale giudiziario in data 26 aprile 2012 risulta inammissibile per tardività.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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