Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22281 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20834-2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIORDINI N.

14, presso lo studio dell’avvocato MARCO SEGATORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE SPAGNOLO;

– ricorrente –

contro

K.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAIS ETTORE, 18

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA CERIOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ERNESTINA SICILIA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 680/2019 della Corte di Appello di Lecce,

depositato il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.F., padre del minore V. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, avverso il decreto in epigrafe indicato con cui la corte di appello di Lecce, sezione promiscua, aveva accolto il reclamo proposto ai sensi dell’art. 739 c.p.c. da K.L. avverso il provvedimento con cui il tribunale di Brindisi, adito ex art. 710 c.p.c., aveva rigettato in data 26.4.2018 il ricorso della donna avverso provvedimento emesso ex art. 337 bis e ss. c.p.c. e volto ad ottenere il collocamento presso di sè, a Genova, del figlio, affidato al Servizio sociale del luogo di residenza del padre, genitore collocatario.

La corte di merito aveva ampliato il diritto di visita della madre ritenendo, di contro alle conclusioni del primo giudice. che anche le situazioni di conflittualità determinate dall’esecuzione del provvedimento di affido e di fissazione delle modalità di visita del genitore non collocatario, in citiamo dirette ad impedire l’assetto relazionale nel provvedimento stabilito, avrebbero integrato quelle “circostanze nuove” che avrebbero legittimato l’accesso alla richiesta di modifica, nei termini di cui all’art. 710 c.p.c..

2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 739 c.p.c., comma 2.

All’epoca in cui K.L. aveva depositato il ricorso per la modifica ai sensi dell’art. 710 c.p.c. avverso la prima ordinanza del tribunale di Brindisi emessa in data 13.7.2017 pendeva ancora il termine per il reclamo ex art. 739 c.p.c.; il primo provvedimento infatti non era mai stato notificato a cura delle parti e doveva pertanto valere il termine lungo di sei mesi dall’adozione ai fini del reclamo.

La nuova richiesta di modifica a distanza di pochi mesi dal precedente provvedimento sarebbe stata quindi improcedibile/inammissibile.

2.1. – Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 nei termini di seguito indicati e precisati.

La corte di appello nell’impugnato decreto ha infatti ritenuto l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per la modifica delle condizioni disposte ex art. 337 bis c.c. rilevando che l’ordinanza al tempo) della proposta domanda di modifica ex art. 710 c.p.c. non fosse più reclamabile essendo spirati i termini di cui all’art. 739 c.p.c..

Sul punto il ricorrente non deduce di aver fatto valere tempestivamente dinanzi alla corte di appello l’omessa notifica del decreto ex art. 710 c.p.c. quale premessa della denunciata improponibilità del reclamo ex art. 739 c.p.c. e tanto nella impossibilità, pur nella natura processuale della censura, in difetto dell’indicato adempimento e nell’applicabilità del termine di dieci giorni dalla norma previsto, di una verifica preclusiva del giudizio di reclamo, in ragione della coeva pendenza del giudizio sulle modifiche delle condizioni della separazione ex art. 710 c.p.c..

2.2. Il motivo è altresì inammissibile perchè diretto a denunciare per violazione di legge quanto è in realtà una valutazione di “merito” condotta dalla corte di appello che ha ritenuto la situazione dedotta in primo grado dinanzi al giudice investito della istanza di modifica – e quindi le situazioni di conflittualità tra genitori che impediscono l’assetto relazionale stabilito nel provvedimento in origine impugnato – integrativa delle “circostanze nuove” legittimanti il ricorso al rimedio ex art. 710 c.p.c..

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extra petizione. Il giudice di appello avrebbe riformato il provvedimento di primo grado, con cui era stato revocato a k.L. il beneficio del patrocinio a carico dello Stato, in difetto di domanda e comunque in violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 che prevede il rimedio della opposizione.

Si tratta di motivo inammissibile perchè proposto da soggetto privo di interesse (Cass. n. 20373 del 24/07/2008), essendo unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio, il Ministero della Giustizia poichè esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso (Cass. n. 2517 del 29/01/2019).

4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione della L. n. 54 del 2006 quanto alla regolamentazione del diritto di visita. Le modalità stabilite dalla corte di appello avrebbero tutelato la figura materna in patente violazione della ratio della L. n. 56 del 2006 gravando il padre delle spese di viaggio per le visite del minore alla madre; in caso di conflitto genitoriale circa il prevalente collocamento dei figli, il criterio guida deve essere il superiore interesse del minore e non quello della “maternal preference”.

4.1. Il motivo è inammissibile perchè generico e non rispondente ai contenuti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 là dove denuncia la violazione della ratio della L. n. 54 del 2006 senza poi segnalare le norme violate e le ragioni di sostegno.

Il motivo manca inoltre di allegazione in fatto ed incorre in una inammissibilità da novità là dove il ricorrente fa valere una evidenza fattuale, qual è la disponibilità da parte della madre di un immobile nel luogo di residenza del minore che permetterebbe alla prima di esercitare il diritto di visita senza spostamento del figlio, senza dedurne la tempestiva allegazione dinanzi al giudice del merito (Cass. n. 32804 del 13/12/2019) che non la menziona.

4.2. Le ragioni della censura proposta, in ogni caso e comunque dedotte, restano poi finalizzate ad una diretta rivisitazione del merito come tale non introducibile in sede di legittimità.

5. Il ricorso c conclusivamente inammissibile.

Le spese sono liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.

Inammissibile è l’istanza del difensore del ricorrente di liquidazione delle spese a carico dello Stato D.P.R. n. 115 del 2009, ex art. 83.

Infatti, in tenui di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Cass. n. 13806 del 31/05/2018), senza che conclusioni diverse possano trarsi dal medesimo art. 83, comma 3 bis – introdotto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1 – che nell’imporre al giudice l’adozione del decreto di pagamento “contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass. n. 11677 del 16/06/2020).

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Dagli atti, il processo risulta esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente M.F. a rifondere a K.L. le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 19 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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