Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22280 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1158/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 141/2 005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PARMA, depositata il 15/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. stacc. di Parma, n. 141/23/05, depositata il 15 novembre 2005, con la quale, rigettato il suo appello contro quella di primo grado, veniva riconosciuta la pretesa di P.G. circa il rimborso dell’Irap pagata per gli anni 1998-01, quale avvocato libero professionista. In particolare il giudice di appello affermava che non era dato riscontrare un’attività autonoma svolta con organizzazione nel caso in specie.

P. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che alcun rimborso era dovuto, atteso che il contribuente svolgeva un’attività autonoma con organizzazione.

Il motivo è infondato, dal momento che, in tema di IRAP, l’esercizio di lavoro professionale è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni, e nel caso in specie il giudice di appello escludeva la sussistenza di una siffatta autonoma organizzazione (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 12108 del 26/05/2009, Sent. n. 3673 del 2007). Si tratta di accertamento di fatto, che non può essere perciò messo in discussione in questa sede.

3. Il secondo e terzo motivo, attinenti a violazione di norme di legge, e a vizio di motivazione, rimangono assorbiti.

4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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