Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22280 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19086-2019 proposto da:

E.O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PARAVANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 56477/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E.O.R. ricorre in cassazione con due motivi avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e Ubera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, adito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, ha rigettato la richiesta di protezione internazionale, nelle forme del rifugio e della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria, nella ritenuta non credibilità del racconto reso dinanzi alla competente commissione territoriale e nella insussistenza delle condizioni di legge.

2. Con il primo motivo il ricorrente – che aveva dichiarato dinanzi alla competente Commissione amministrativa di essere fuggito dal proprio paese, l'(OMISSIS), in Nigeria, perchè voleva sottrarsi agli appartenenti ad un culto segreto, i (OMISSIS), che avrebbero voluto reclutarlo forzosamente – fa valere la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per inosservanza dell’onere di collaborazione istruttoria relativamente alle condizioni del paese di origine e per erroneità del giudizio formulato sulla inattendibilità del racconto reso. Viene dedotta altresì la erronea applicazione della Dir. n. 2004/83/CE, art. 8, che, non trasposto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, non avrebbe consentito il rimpatrio del richiedente per la sola presenza nel paese di origine di zone in cui egli non avrebbe corso il rischio di essere perseguitato o di subire gravi danni.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In ordine alla credibilità del racconto, si ha che il tribunale ha scrutinato siffatto estremo -anche con riferimento puntuale a informazioni tratte da fonti istituzionali- con giudizio di fatto che non si presta ad essere sindacato da questa Corte di cassazione se non nei termini, nella fattispecie in esame non dedotti delineati dalla giurisprudenza secondo cui:

“La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. e). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass. 05/02/2019 n. 3340).

2.2. Il motivo è, altresì, inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato in ordine alla dedotta violazione della Dir. n. 2004/83/CE, art. 8.

Il tribunale non ha fatto applicazione della norma là dove ha scrutinato la posizione del richiedente protezione rispetto ad una zona di provenienza e rimpatrio non attinta da situazioni di insicurezza ed immune da rischi di persecuzione (vd., Cass. n. 18540 del 10/07/2019) e tale è stata ritenuta quella dell'(OMISSIS), zona di origine del ricorrente.

3. Con il secondo motivo si fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, per non avere il tribunale riconosciuto al richiedente la protezione per motivi umanitari in ragione del livello di integrazione da egli raggiunto in Italia e dell’attuale situazione interna del Paese di origine.

Il motivo è inammissibile perchè volto ad introdurre a fronte del dedotto vizio di motivazione una diretta rivisitazione del fatto non consentita in sede di legittimità (Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019) e comunque una contestazione che, non confrontandosi con la ratio esposta nell’impugnato decreto – così per l’inadeguatezza delle “tipiche attività organizzate dai centri di accoglierli a determinare una situazione di effettivo radicamento in Italia -, è genericamente diretto a reiterare le iniziali critiche (Cass. n. 22478 del 24/09/2018).

La mancanza di attendibilità del racconto circa la dedotta situazione di pericolo individualizzato nella terra di rimpatrio esclude la configurabilità di situazioni di vulnerabilità personale integrative del presupposto della misura (Cass. 24/04/2019 n. 11267).

4. Il ricorso è, in via conclusiva, inammissibile.

Nulla sulle spese, essendo l’Amministrazione rimasta intimatà.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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